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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
Galli - Caringella - Casetta - Giovagnoli - Garofoli
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Con la legge n. 2248 del 1865 all. E (nota 1), abolito il precedente sistema di
riparto della giurisdizione fondato sulla presenza dei Tribunali del
Contenzioso amministrativo, si riconobbe la presenza di un solo organo
giurisdizionale preposto alla cognizione in materia di diritti civili
e politici.
Con la Legge d'abolizione del contenzioso, il punto nodale era quello di stabilire se determinate cause dovessero essere attribuite a un giudice o a nessun giudice. Era il Consiglio di Stato che decideva le questioni inerenti il riparto di giurisdizione ed era il Consiglio di Stato che poi decideva concretamente i ricorsi amministrativi che non potevano essere conosciuti dal un Giudice. Nel 1877, con la legge n. 3761, il CDS perde questa funzione decisoria in materia di riparto di giurisdizione; funzione che viene affidata alla Sezione Romana della Corte di Cassazione.
Di riparto di giurisdizione vero e proprio, si può
parlare a decorre dal 1889 con l'istituzione della IV° sezione del
Consiglio di Stato quale giudice degli interessi legitimi e con
l'introduzuine della figura sintomatica dell'eccesso di potere ad opera
della legge n. 5992 del 1889 (alla quarta e alla quinta sezione del
Consiglio di Stato venne espressamente riconosciuta la natura
giurisdizionale per effetto della Legge n. 62 del 1907 istitutiva della
quinta sezione). Nasce la posizione dell'interesse legittimo come
posizione di diritto processuale che legittima il ricorso in giudizio.
La funzione decisoria in materia di riparto della giurisdizione era
sempre affidata alle SS.UU. della Suprema Corte di cassazione.
Sino al 1916 il criterio che il Cds utilizzava in ordine al riparto di
giurisdizione era quello della causa petendi. Ove la questione
riguardava la tutela di un diritto soggettivo la giurisdizione era del
GO ove riguardava la tutela di un interesse legittimo
(interesse diverso dal diritto soggettivo) la giurisdizione competeva
al GA. Al riguardo un noto caso deciso con l'attribuzione della
giurisdizione del Go fu quella del caso Lawrence. Si trattava di un
armatore che trasportava emigranti negli USA. Con un provvedimento
ministeriale si limitò la facoltà del Lawrence di svolgere tale
attività economica. Venne stabilita dalla Suprema Corte, con decisione
del giugno del 1891, la giurisdizione del GO sulla base della
consistenza della posizione soggettiva dell'armatore a prescindere dal
fatto che quella posizione si scontrava con l'esercizio del potere.
Successivamente,
il Supremo Consesso Amministrativo e anche la Suprema Corte, con un suo
indirizzo coniato dal presidente delle Sezioni Unite Mortara, si
orientarono sul criterio della
domanda (petitum) e, cioè, ove, con l'azione giudiziale, si chiedeva
l'annullamento dell'atto la giurisdizione era quella del giudice
amministrativo, se si chiedeva la condanna e/o l'accertamento del diritto soggettivo a
prescindere dall'annullamento dell'atto, la giurisdizione spettava al GO.
Consiglio
di Stato e Suprema Corte, sino al c.d. concordato giurisprudenziale del
1930, oscillarono tra il criterio della cuasa petendi e quello del
petitum.
Con due
decisioni dell'Ad Plenaria del Consiglio di Stato e delle Sezioni Unite
della Suprema Corte assunte nel 1930, i due plessi giurisdizionali
concordarono nel considerare, ai fini dell'individuazione della
giurisdizione, il criterio della causa petendi.
Il
problema si spostava, dunque, sul crinale dell'individuazione di
criteri atti a distinguere le due posizioni soggettive e, all'uopo,si affaccia, in giurisprudenza, la teoria delle norme di relazione
e delle norme di azione,
le prime fondanti la giurisdizione del GO in quanto regolanti i
rapporti tra PA e privati e le
seconde quella del GA in quanto regolanti l'esercizio del potere; il
problema si spostava, però, sulla complessa individuazione delle due
tipologie di norme.
Nel 1949, con
sentenza n. 1657, le SS.UU, individuano, ai fini del riparto, il
criterio che, anche attualmente, risulta prevalente e, cioè, quello
della distinzione tra carenza di potere e cattivo uso del potere.
La Suprema Corte
chiarisce che non è rilevante, ai fini del riparto della
giurisdizione, la posizione giuridica soggettiva del cittadino ma la
posizione della PA. E' necessario verificare se la PA esercita potere o
si comporta come un privato. Se la PA, attraverso l'atto amministrativo
tipizzato dal legislatore esercita il potere attribuitole dalla legge,
la posizione del privato è di interesse legittimo e la contestazione
può attenere solo al cattivo esercizio del potere. Ove alla PA, invece,
il Legislatore non abbia attribuito il potere, la posizione del privato
è di diritto soggettivo e l'oggetto della contestazione sarà la carenza
di potere della PA.
Le Sezioni Unite, con la citata sentenza del 1949, fanno una valutazione trifasica in ordine alla carenza di potere per stabilire il riparto di giurisdizione: 1) valutazione se vi sia una norma di legge che attribuisce il potere alla PA; 2) se l'amministrazione, avendo la competenza ad adottare un provvedimento, lo ha effettivamente adottato ed è uno dei provvedimenti tipici individuati dal legislatore; 3) se la norma di legge preveda che quel potere sia esercitato entro un determinato termine o in presenza di determinati presupposti indefettibili e se tali presupposti di fatto siano stati rispettati (si pensi al provvedimento di espropriazione adottato oltre i termini, o ai provvedimenti contingibili ed urgenti adottati in difetto dei presupoposti). Il Cds, con riferimento alla fattispecie della carenza di potere, fa, invece, una valutazione bifasica: 1) se vi sia il potere; 2) se il potere sia esercitato con provvedimento tipico.
Tutto il resto attiene al merito. Ai fini dell'individuazione della
giurisdizione, il Consiglio di Stato non fa la valutazione del termine
per l'esercizio del potere, nè quella relativa ai presupposti del suo
esercizio. In tale prospettiva si usa distinguere tra la carenza di
potere in astratto che attiene ai primi due profili di valutazione e la
carenza di potere in concreto che riguarda, invece, il terzo profilo di
valutazione da parte del GO.
In ogni caso, in materia di riparto di giurisdizione, successivamente
al 1949, cè una fase in cui entra in gioco il Legislatore che individua, sempre più di frequente, intere materie da devolvere alla giurisdizione esclusiva (nota 2)
del GA anche se il primo caso di giurisdizione esclusiva si
rinviene nel TU sul Cds ed è quello relativa al pubblico impiego. Al GA
, nell'ambito del pubblico impiego, venivano, cioè, attribuite sia le
questioni che implicavano interessi
legittimi, sia quelle che implicavano diritti soggettivi (si pensi, con
riferimento alle controversie implicanti interessi legittimi, tutte le
questioni relative all'immissione in servizio e, con riferimento alle
controversie implicanti la cognizione su diritti soggettivi, tutte le
questioni relative alla retribuzione o alla previdenza). In tale
settore, attraverso successivi interventi della Consulta e del
Legislatore, si è sancita l'esperibilità del 700 cpc e si è assistito
all'evoluzione degli strumenti istruttori parificati a quelli
ultilizzabili dal GO nell'ambito del processo del lavoro.
In tema di giurisdizione esclusiva una decisiva spinta acceleratoria si ha con la La legge Bassanini che, nel delgare il Governo a completare il processo di privatizzazione del pubblico
impiego con la devoluzione alla giurisdizione del GO delle relative
controversie, prevedeva che il Legislatore delegato avrebbe
potuto anche stabilire l'attribuzione di altre competenze al GA per
compensare il nuovo carico attribuito al GO.
Con gli artt. dal 33 al 35 del D.Lgs. n. 80 del 1998 di attuazione della delega venivano così attribuiti
alla giurisdizione esclusiva del G.A. blocchi di materie e,
segnatamente, con l'art. 33, la materia dei servizi pubblici, con
l'art. 34, quello dell'urbanistica e dell' edilizia e con l'art. 35
vengono ampliati gli strumenti di tutela dinanzi al GA nelle materie di
giurisdizione esclusiva.
Con sentenza del 14 luglio del 2000 della Consulta, veniva, tuttavia, dichiarata l'incostituzionalità
dell'art. 33 per eccesso di delega. Con la legge n. 205 del 2000 del 10
agosto del 2000, l'art. 33 veniva riprodotto, in sostanza, nell'art. 7, il contenuto degli artt. 33, 34 e 35
superando, quindi, la problematica dell'eccesso di delega.
La Consulta, successivamente, veniva nuovamente investita della questione della costituzionalità degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 dalla prima sezione del Tribunale di Roma sotto il profilo della violazione dell'art. 103 della Cost e dell'art. 111 della Cost sul giusto processo.
La sentenza n 204 del 2004 affermò, sulla base delle norme
costituzionali richiamate dalle ordinanze di rimessione, il principio che il legislatore
può attribuire alla cognizione del GA solo specifiche materie e
soltanto se si tratti di una materia che implichi l'esercizio di un
potere.
Con la sentenza n. 191 del 11 maggio 2006, la Consulta è intervenuta, con riferimento alla materia della giurisdizione esclusiva, in relazione all'art. 53 del TU sulle espropriazioni (che stabilisce la giurisdizione esclusiva in tale ambito), ribadendo quanto già espresso dalla Consulta con la sentenza n. 204/2004, nonchè chiarendo che il risarcimento del danno non è una particolare materia attribuita alla giurisdizione esclusiva del GA ma solo uno strumento ulteriore di tutela diretto a realizzare il principio della pienezza di tutela giurisdizionale di cui all'art. 24 Cost.
La sentenza n. 191 del
11 maggio 2006 si occupa, in particolare, della questione del riparto
di giurisdizione con riferimento a controversie concernenti la materia
dell'occupazione acquisitiva.
Effettuando
un rapido excursus sulla materia delle espropriazioni, val la pena
ricordare che, nel 1865, la competenza in materia espropriativa era del
prefetto. Oggi, ai fini dell'espropriazione, è necessaria la preventiva
zonizzazione da parte dello strumento urbanistico e la successiva
localizzazione dell'opera di urbanizzazione. La zonizzazione non
implica l'espropriazione.mentre con la localizzazione si ha la
prenotazione per
l'esproprio ed inizia, in senso lato, il procedimento espropriativo.
La
prenotazione
per l'esproprio ha, a seguito di un tortuoso cammino dell'art. 7 della
Legge Urbanistica che ha conosciuto una serie di interventi della
Consulta e successivi correttivi apportati dal Legislatore, durata di
cinque anni; ciò implica che, entro cinque
anni, deve iniziare il procedimento espropriativo. L'inizio vero e
proprio della procedura espropriativa si ha con la dichiarazione di
pubblica utilità con la quale vengono stabilite le date di inizio e
fine lavori e di inizio e fine del procedimento di esproprio.
In considerazione dell'incapacità di concludere il procedimento espropriativo nei tempi di legge, Regioni e Comuni iniziarono a fare uso dell'istituto dell'occupazione d'urgenza. Con la delibera d'approvazione del progetto vieniva, così, contestualmente dichiarata la pubblica utilità e l'indifferibilità ed urgenza dell'opera. Con la dichiarazione d'indifferibilità veniva concessa all'ente procedente la possibilità di intervenire immediatamente e direttamente sul fondo. C'era la possibilità che si realizzasse l'irreversibile trasformazione del fondo in difetto del decreto di esproprio. Nasceva, così, la problematica di stabilire cosa accadesse, sotto il profilo giuridico, se nei cinque anni dalla data di dichiarazione di pubblica utilità e, cioè entro il suo termine finale d'efficacia, venisse realizzata l'opera ma non emesso il decreto di esproprio. Al riguardo, con sentenza n. 1464 del 1983, la Suprema Corte chiarì che la fattispecie descritta realizzava un nuovo modo di acquisto della proprietà, l'occupazione acquisitiva.
L'occupazione
acquisitiva si verificava ogni qual volta ci fosse stata una dichiarazione
di pubblica utilità e l'irreversibile trasformazione del fondo in pendenza d'efficacia della dichiarazione di pubblica
utilità medesima. Ove la dichiarazione di publica utilità veniva
annullata ovvero se l'opera veniva realizzata quando la dichiarazione di
publica utilità fosse già divenuta inefficace per decorso dei termini,
l'occupazione veniva definita usurpativa e la giurisdizione veniva
attribuita al GO.
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Successivamente, intervanuta la sentenza della Corte Cost. n. 204 del
2004 con la quale l'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998 veniva dichiarato
incostituzionale nella parte in cui attribuiva alla giurisdizione
esclusiva del GA la materia dell'urbanistica anche laddove non entrasse
in gioco, neppure in via mediata, l'esercizio di un potere della PA, si
pose il problema se tale pronuncia coinvolgesse necessariamente anche
l'art. 53 del TU relativo alle espropriazioni.
Con la sentenza 191 del 2006, con riferimento all'art. 53 del DPR n. 327 del 2001, la Consulta ha, dunque, ribadito che, ove vi sia stato un passaggio d'esercizio del potere autoritativo, la giurisdizione non può che essere quella del GA ma che, per contro, non è conforme ai parametri costituzionali l'attribuzione, sic et simpliciter, della giurisdizione esclusiva qualora si controverta in tema di comportamenti che non costituiscano espressione, neppure in via mediata, di poteri autoritativi della PA. La Corte Cost., con la citata pronuncia, ha precisato anche che il risarcimento del danno non è una materia ma un mezzo di tutela accessorio sicchè non esiste un giudice del risarcimento del danno.
Per effetto dell'art. 53 del Testo Unico, così come
reinterpretato alla luce della sentenza della Consulta n. 191 del 2006,
si pone il problema relativo all'individuazione della giuisdizione in
materia di occupazione usurpativa. Ove vi sia una dichiarazione di
pubblica utilità, anche se divenuta inefficace per lo spirare del
termine ed anche se sia stata successivamente annullata, secondo il
Cds, stante l'avvenuto esercizio della potestà autoritativa, la
giurisdizione non può che essere del GA; secondo alcune sentenze della
Suprema Corte, invece, in queste ipotesi la giurisdizione sarebbe del
GO in quanto si verterebbe in materia non implicante l'esercizio di
potere. Diverso ancora è il caso in cui l'opera viene realizzata in
difetto di dichiarazione di pubblica utilità in quanto, in tale
ipotesi, manca il passaggio dell'esercizio del potere e si verte in
tema di meri comportamenti della PA con il conseguente radicamento
della giurisdizione in capo al GO. (si pensi al csao in cui il Comune
emana la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed
urgenza ed il privato esercita l'azione possessoria, dinanzi al GO, per
il tratto non compresa nella dichiarazione di pubblica utilità).
Con riferimento al TU unico in materia di espropriazioni, val la pena
sottolineare, con riferimento alle fattispecie dell'occupazione
acquisitiva e dell'occupazione usurpativa, come l'art. 43 del TU le abbia unificate come strumenti, di per sè, inidonei a determinare il passaggio di proprietà a favore della PA e come suscettibili di innescare un diverso procedimento o rimedio giudiziale, detto di acquisizione sanante, che appare, anche alla luce della nota decisione dell'Ad Plenaria del 2005, l'unico strumento, oltre al
decreto di esproprio, che consente il trasferimento della proprietà.
Non sembra esservi più spazio per l'occupazione acquisitiva quale mezzo per l'acquisto della proprietà.
nota 1
Nella legge n. 2248 del 1865 all. E, vi sono, peraltro, oltre ai
profili inerenti il riparto di giurisdizione, ulteriori rilevanti
questioni su altre tematiche di diritto amministrativo: l'art. 3 della
LAC parla di partecipazione al procedimento e di ricorso gerarchico
stabilendo che: "gli
affari non compresi nell'articolo precedente saranno attribuiti alle
autorità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e le
osservazioni in iscritto delle parti interessate, provvederanno con
decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi che pei
diversi casi siano dalla legge stabiliti. Contro tali decreti, che
saranno scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il
ricorso in via gerarchica in conformità delle leggi amministrative può
essere deciso solo dopo aver sentito l'interessato".
L'art. 7 è il presupposto degli atti necessitati ed urgenti della PA e stabilisce che: "Allorché per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti".
nota 2
Con riferimento alla concentrazione in un unico plesso giudiziario
della cognizione in materia di diritti soggettivi e di interessi
legittimi, occorre distinguere la gurisdizione esclusiva, che è la
scelta di attribuire al GA la cognizione di interessi legittimi e
diritti soggettivi dalla giurisdizione piena che è la scelta di
concentrare in capo al GO la cognizione con riferimento a determinati
ambiti di materie.
Con riferimento alla giurisdizione piena, nei primi anni 60, affiorò la tesi secondo cui sussisterebbero dei campi nei quali il GO avrebbe cognizione anche in materia di interesi legittimi. Un esempio concreto di giurisdizione piena è quello relativo alle controversie relative al procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689 del 1981 (si pensi a tutte le controversie in ordine al mancato rispetto del procedimento delineato dalla L. n. 689, dell'obbligo della contestazione immediata della violazione o della successiva notifica, delle modalità e dei termini della successiva ordinanza ingiunzione). In tale campo, quindi, secondo la predetta tesi, il GO avrebbe competenza sia in materia di diritti soggettivi sia in materia di interessi legittimi. Con riferimento alla giurisdizione piena, del quale costituisce ulteriore esempio tutto l'ambito delle controversie relative al pubblico impiego, occorre, tuttavia, precisare che, secondo un filone della giurisprudenza di legittimità e secondo parte della dottrina, contrariamente alla tesi sopra citata, non si tratterebbe di reale cognizione del GO in materia di interessi legittimi ma dell'attribuzione della cognizione del GO in determinati ambiti dove non viene in questione l'esercizio del potere da parte della PA.
Nell'ipotesi sopra citata del procedimento sanzionatorio di cui alla
Legge n. 689/1981, quello che il privato chiederebbe è la tutela del
diritto all'integrità del patrimonio (si tratta di principi affermati
dalla Suprema Corte con sentenze del 2005 e del 2006). Secondo questa
diversa prospettiva, dunque, nelle materie di giurisdizione piena, il
GO conosce le controversie in un determinato settore senza discutere se
si tratti di questione di diritto soggettivo o di interesse legittimo.
La conclusione è, dunque, che solo davanti al GA, in caso di
giurisdizione esclusiva, c'è reale concorso della cognizione su
interessi legittimi e diritti soggettivi.
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