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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
Galli - Caringella - Casetta - Giovagnoli - Garofoli
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| Il ricorso al TAR: requisiti e note di procedura |
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preparazione esame diritto amministrativo Argomenti correlati la competenza territoriale dei TAR modello ricorso al TAR con istanza cautelare la procedura accelerata ex art. 23 bis il ricorso al Capo dello Stato la domanda riconvenzionale nel giudizio amministrativo Il ricorso al TAR è l'atto con il quale si introduce il giudizio amministrativo avente ad oggetto l'impugnativa di atti e provvedimenti adottati dalla PA ovvero l'illegittmo silenzio serbato su un'istanza di provvedimento; a seguito dell'entrata in vigore del processo amministrativo il processo può avere ad oggetto anche il rapporto con richiesta di condanna autonoma al risarcimento del danno
Il ricorso al TAR consta:
dell'epigrafe con i dati angrafici ed il domicilio del ricorrente;
dell' (eventuale) indicazione dell'atto impugnato, con la data della sua eventuale notifica;
dell'esposizione sommaria dei fatti e dell'articolazione dei motivi su cui si fonda, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati;
della sottoscrizione della parte, del difensore con l'indicazione della procura. Il ricorso al TAR deve essere notificato all'autorità che ha emanato l'atto e ad almeno uno dei contointeressati risultanti dal provvedimento impugnato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, dalla sua pubblicazione, ove prevista per legge, o dall'effettiva conoscenza che il ricorrente ne abbia avuta.
La mancata notifca, agli indicati destinatari, del ricorso al TAR nel termine implica, salvo il caso dell'errore scusabile che può dar luogo alla rimessione in termini, l'irricevibilità del ricorso medesimo. Entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica necessaria, il ricorso, con le prove delle avvenute notifiche e la copia del provvedimento impugnato deve essere depositato presso la segreteria del TAR; la mancata cura di questa incombenza determina, parimenti, l'irricevibilità del ricorso. Il mancato deposito del provvedimento impugnato e dei documenti che supportano il ricorso non implica decadenza.Il ricorso può essere depositato anche successivamente al perfezionamento, per la parte ricorrente, del procedimento notificatorio ma, ai fini della successiva procedibilità, dovrà aversi cura di depositare le ricevute comprovantiil perfezionamento del procedimento notificatorio.
Nell'esaminare il ricorso, il TAR è vincolato ai motivi addotti, che debbono essere svolti in guisa specifica e non generica e non in chiave dubitativa; l'atto non può, dunque, essere annullato o sostituito o modificato se non per i motivi addotti dal ricorrente. E', tuttavia, possibile addurre motivi aggiunti a sostegno del ricorso al TAR già promosso in due distinte ipotesi: 1) allorchè i motivi aggiunti siano originati dall'avvenuta conoscenza di un atto misconosciuto alla data della proposizione del ricorso; 2) allorchè derivino da provvedimenti adottati dalla medesima autorità amministrativa in pendenza del ricorso al TAR e vertenti sul medesimo oggetto o ad esso connessi I motivi aggiunti debbono essere proposti mediante atto da notificarsi, ai sensi dell'art. 43 del cpa alle controparti costituite ai sensi dell'art. 170 cpc (e, cioè, con notifica al procuratore costituito in giudizio) Il ricorso al TAR, di norma, non sospende il provvedimento impugnato salvo che, al riguardo, sia svolta una specifica istanza e che la medesima sia accolta per la ravvisata esistenza di un pericolo di danni gravi ed irreparabili per il ricorrente derivanti dall'esecuzione dell'atto impugnato. I nuovi articoli del CPA in materia di ricorso al TAR
SEZIONE I
Argomenti correlati la competenza territoriale dei TAR
modello ricorso al TAR con istanza cautelare la procedura accelerata ex art. 23 bis il ricorso al Capo dello Stato la domanda riconvenzionale nel giudizio amministrativo
Brano dell'Art. 21 della L. n. 1034 del 1971
Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale. Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti. In pendenza di un ricorso l'impugnativa di cui dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può essere proposta con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio (1). |















