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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
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| Il ricorso in opposizione ex art. 7 dpr 1199 del 1971 |
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Il ricorso in opposizione è previsto dall'art. 7 del Dpr n. 1199 del 1971 e si caratterizza, rispetto al ricorso gerarchico, in quanto viene promosso nei confronti della medesima autorità che ha emanato l'atto impugnato.
Diversamente dal ricorso gerarchico, il ricorso in opposizione non è un istituto di carattere generale ed è ammesso sole nelle ipotesi tassativamente contemplate dalla Legge; la ratio della sua eccezionalità è data dal fatto che l'autorità che ha adottato l'atto non è la più idonea a sindacare della legittimità del proprio operato.
Il ricorso in opposizione può essere promosso per motivi di merito o per motivi di legittimità, presuppone un interesse a ricorrere che può essere costituito dalla titolarità di un diritto soggettivo o da una posizione di interesse legittimo.
Sotto il profilo del procedimento, il ricorso in opposizione segue le stesse norme del ricorso gerarchico.
E', dunque, previsto che il ricorso in opposizione sia proposto o mediante presentazione a mano o mediante raccomandata a.r. entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza del provvedimento, che del ricorso venga data comunicazione ai controinteresati ammessi a proporre le proprie osservazioni e a produrre documenti entro il successivo termine di venti giorni. E',altresì, previsto che l'istruttoria debba concludersi entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso e che, decorso tale termine, il ricorso si intende respinto.
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