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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
Galli - Caringella - Casetta - Giovagnoli - Garofoli
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Il regolamento edilizio di cui all'art. 4 del D.p.r. 380/2001
Il regolamento edilizio, previsto dall'art. 4 del D.p.r. n. 380 del 2001 (testo unico in materia di urbanistica ed edilizia), è uno degli strumenti particolari di cui l'amministrazione comunale si avvale per controllare lo sviluppo urbanistico sul territorio ed il concreto esercizio dello ius edificandi che, come precisato dalla Corte Cost. con sentenza n. 5 del 1980, è pur sempre una facoltà che compete al proprietario del fondo e non già l'oggetto di un'attribuzione concessoria da parte della PA.
In tal senso, il regolamento edilizio è uno strumento che si colloca, temporalmente, in un momento successivo rispetto al piano regolatore generale, occupandosi della modalità dell'esercizio del diritto all'edificazione dopo che il piano regolatore ha definito l'an, il quid ed il quando dell'edificazione.
Il regolamento edilizio ha la funzione di disciplinare le modalità dell'edificazione garantendo il decoro e l'estetica dei centi urbani in armonia con le prescrizioni dei piani urbanistici.
Il regolamento edilizio ha natura regolamentare e non è immediatamente impugnabile.
La violazione delle disposizioni del regolamento edilizio dà, invece, vita al regime della doppia impugnazione in quanto il privato che si ritenga leso da un'edificazione eseguita in contrasto con le prescrizioni del regolamento edilizio potrà impugnare in via amministrativa il permesso di costruire rilasciato ovvero tutelare il proprio diritto soggettivo dinanzi al GO eventualmente chiedendo, in via incidentale, la disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo posto in essere in violazione delle prescrizioni del regolamento edilizio.
Se è stata violata la norma sulla distanza delle costruzioni, al proprietario che si assuma leso è concessa la possibilità di conseguire la riduzione in pristino stato.

Art.4 Dpr 380 del 2001

(L) Regolamenti edilizi comunali

(legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)

1. Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW (1).

2. Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo.






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