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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
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RD 642 DEL 1907 - regolamento procedura CDS |
REGIO DECRETO 17 agosto 1907, n. 642 Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (1). (1) Successivamente all'emanazione del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, recante il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, non è stato emanato il nuovo regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. Si deve considerare quindi tuttora in vigore il regolamento di cui al presente regio decreto, le cui norme devono tuttavia essere coordinate con le disposizioni contenute nel Titolo III del suindicato R.D. 1054/1924, relative al procedimento dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. DECRETO [ PARTE 1 DI 2]
VITTORIO EMANUELE III
Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli istituti per la giustizia amministrativa; Abbiamo decretato e decretiamo:
É approvato il regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907. REGOLAMENTO [ PARTE 2 DI 2] REGOLAMENTO di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. TITOLO I DEL RICORSO
I termini stabiliti dall'art. 28 (1) della legge, testo unico approvato con R.D. 17 agosto 1907, n. 638, per ricorsi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, decorrono dal giorno della notificazione dell'atto o provvedimento amministrativo, ovvero dal giorno della dichiarazione che, a norma dell'art. 25 (2) della legge, sia stata fatta dagli interessati, d'intendere che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente (3).
(1) Vedi ora l'articolo 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Qualora si pretenda che un atto o provvedimento amministrativo offenda interessi d'individui o di enti giuridici, i quali non essendo direttamente contemplati nell'atto o provvedimento medesimo non ne abbiano avuta notificazione nelle forme prescritte dagli articoli seguenti, il termine per ricorrere alle sezioni giurisdizionali decorre dal giorno della pubblicazione di un estratto di quell'atto o provvedimento nella Gazzetta Ufficiale del Regno, o nel bollettino degli annunzi legali per la Provincia.
La notificazione di cui all'art. 1 deve sempre essere fatta mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dell'atto o provvedimento o mediante consegna o trasmissione dell'invito a dichiarare se l'intimato intenda che si provochi la decisione della sezione giurisdizionale competente. (1) Per i mezzi di notificazione vedi anche l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
La notificazione si ha per avvenuta dal giorno in cui la persona interessata o chi la rappresenta legalmente diede ricevuta dell'atto o provvedimento che la riguarda. (1) Per i mezzi di notificazione vedi anche l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Ove, entro trenta giorni da quello della notificazione dell'invito che sia stato fatto all'interessato, a termini dell'art. 25 (1) della legge, questi non risponda all'autorità che ne ha promosso il consenso, s'intende che egli abbia rinunziato al diritto di ricorrere alla sezione giurisdizionale competente (2).
(1) Vedi ora l'articolo 33 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Il ricorso deve essere diretto alla sezione giurisdizionale competente e deve contenere: (1) L'espressione "sezione giurisdizionale competente" va intesa come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" per effetto dell'articolo 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Il ricorso dev'essere notificato tanto all'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato, quanto alle persone alle quali l'atto o provvedimento medesimo direttamente si riferisce.
. (1) Per i mezzi di notificazione vedi anche l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Ove nessuno si trovi nell'abitazione, o in caso di rifiuto di ricevere il ricorso che si notifica, l'ufficiale giudiziario o il messo comunale lascia avviso, in carta libera, affisso alla porta della abitazione e deposita la copia dell'atto nella casa comunale o la consegna al Sindaco o a chi ne fa le veci o all'impiegato delegato a ricevere gli atti giudiziari. Delle eseguite operazioni l'ufficiale giudiziario o il messo fa attestazione sull'originale e sulla copia (1). (1) Per i mezzi di notificazione vedi anche l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora conosciuta, la notificazione si fa mediante la pubblicazione di un sunto del ricorso nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno (1). (1) Per i mezzi di notificazione vedi anche l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Se il ricorso devesi notificare a chi non ha residenza, domicilio o dimora nel Regno, ne è consegnata copia al Ministero Pubblico presso il tribunale civile di Roma. (1) Per i mezzi di notificazione vedi anche l'articolo 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Per i militari di terra o di mare, e per le persone loro assimilate per legge, la notificazione, quando non possa farsi in persona propria, si eseguisce negli altri modi indicati nell'art. 3, e una copia del ricorso e dell'atto di notificazione deve essere inoltre consegnata al Pubblico Ministero presso il Tribunale del luogo nella cui circoscrizione risiede l'autorità dalla quale è emanato l'atto o provvedimento impugnato. (1) Per i mezzi di notificazione vedi anche l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
(1) Per i mezzi di notificazione vedi anche l'articolo 12 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia sommamente difficile per il numero delle persone da chiamarsi in giudizio, il Presidente della sezione adita può disporre che sia fatta per pubblici proclami autorizzando il ricorrente a far inserire, nel foglio degli annunzi della Provincia ove ha sede l'autorità che emise il provvedimento e nella Gazzetta Ufficiale del Regno, un sunto del ricorso e le sue conclusioni, con le cautele consigliate dalle circostanze, e designando, se sia possibile, alcuni fra gli interessati ai quali la notificazione debba farsi nei modi ordinari (1). (1) L'espressione "sezione giurisdizionale competente" va intesa come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" per effetto dell'articolo 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Quando le parti che abbiano interesse ad opporsi al ricorso siano più, la domanda si deve proporre contro tutte. Se la domanda sia proposta contro alcune soltanto delle parti interessate ad opporsi, il giudizio si deve integrare con la notificazione del ricorso alle altre.
La sezione nell'ordinare l'integrazione del giudizio, indica le persone a cui il ricorso deve notificarsi, e, ove ne sia il caso, autorizza la notificazione per pubblici proclami. Stabilisce inoltre un termine entro cui deve effettuarsi la notificazione del ricorso e il deposito del medesimo nella segreteria, insieme con la prova dell'eseguita notificazione.
Il ricorso è nullo:
L'originale ricorso con la prova della eseguita notificazione, con l'atto di notificazione della decisione amministrativa, con il mandato speciale nel caso previsto dall' art. 27 (1) della legge e con i documenti sui quali il ricorso si fonda, deve essere depositato nella segreteria della sezione competente nelle ore in cui, secondo il regolamento, deve stare aperta.
(1) Vedi ora l'articolo 35 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
La mancanza del deposito del provvedimento impugnato non importa decadenza se dipenda dall'impossibilità di produrlo a causa del rifiuto dell'amministrazione alla domanda di rilascio della copia di esso. Il rifiuto dell'amministrazione dev'essere fatto constare con verbale di ufficiale giudiziario, da depositarsi insieme col ricorso, nei modi e nel termine indicati nell'articolo precedente.
Il decreto di abbreviazione o di proroga del termine, nei sensi dell'art. 30 (1) della legge, è fatto in fine della domanda, e deve essere notificato all'autorità e agli interessati (2).
(1) Vedi ora l'articolo 38 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
L'interessato, o l'avvocato che lo rappresenta, deve notificare che il deposito è stato eseguito nei modi di legge al Ministero dal quale dipende l'autorità il cui provvedimento è stato impugnato.
Il termine fissato nella prima parte dell'art. 29 (1) della legge per la presentazione di memorie od istanze, e per la produzione di documenti, può essere prorogato, sopra domanda delle parti, dal Presidente della sezione adita nei casi di necessità o di pubblico interesse. (1) Vedi ora l'articolo 37 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Il segretario, a richiesta delle parti interessate, o degli avvocati eletti, comunica loro, per semplice ispezione, tutti gli atti del giudizio, sui quali essi possono prendere note appunti.
Chiunque presenta un ricorso o una domanda in sede giurisdizionale, deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto, quanti ne vengano dal segretario reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza. (1) Vedi ora l'articolo 42 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
La insufficienza del deposito che in fatto si constatasse, non dispensa il segretario dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della decisione o del provvedimento, salvo però in lui il diritto al rimborso contro le parti o l'avvocato, mediante ordine di pagamento da rilasciarsi dal Presidente della sezione (1). (1) Vedi ora l'articolo 42 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Le sezioni giurisdizionali possono richiedere all'amministrazione e ordinare alle parti di produrre quegli atti e documenti che credono necessari per la decisione della controversia. (1) La Corte cost., con sent. 10 aprile 1987, n. 146, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui nelle controversie di impiego di dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consente l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi da 2 a 4, 422, 424 e 425, del c.p.c. novellati in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 533.
La sezione quinta può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal codice di procedura civile e con le relative sanzioni.
Se una delle parti domanda l'assunzione di un mezzo istruttorio e le altre aderiscono, il Presidente, qualora ne riconosca l'opportunità, dà atto alle parti della domanda ed emette le disposizioni che occorrono per la esecuzione.
Il Presidente o la sezione, nell'ammettere i mezzi istruttori, stabilisce i termini da osservare ed i modi con cui debbono seguire, applicando, per quanto è possibile, le disposizioni del codice di procedura civile.
Per l'esecuzione dei mezzi istruttori di cui nel capoverso dell'art. 36 (1) della legge, è delegato uno dei componenti della sezione, il quale procede con l'assistenza del segretario, che redige i relativi verbali. (1) Vedi ora l'articolo 44 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Per l'esecuzione di perizie, la sezione incarica uno o più funzionari tecnici dello Stato.
Il consigliere a cui sono commessi mezzi istruttori deve fare notificare, cinque giorni prima, alle parti stesse il giorno, l'ora ed il luogo delle operazioni.
La surrogazione del consigliere delegato, o la nomina di altro consigliere che debba sostituirlo in qualche atto relativo all'esecuzione della prova è fatto con provvedimento del Presidente, ancorché la delegazione abbia avuto luogo per decisione.
Ove i mezzi istruttori ordinati d'ufficio importino spese, queste debbono essere anticipate dalla parte ricorrente. In tal caso, la sezione intima al ricorrente il deposito della somma approssimativamente necessaria all'uopo.
Dopo la notificazione fatta alle parti ed alla amministrazione a cura del segretario che l'istruttoria ordinata è stata eseguita e che i relativi atti rimangono nella segreteria a loro disposizione, le parti stesse o l'amministrazione devono presentare la domanda di fissazione di udienza per la discussione del ricorso.
Le domande di sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo, qualora non siano proposte nel ricorso, devono farsi mediante istanza diretta alla sezione giurisdizionale, a cui fu presentato il ricorso, notificata agli interessati ed all'amministrazione e depositata nella segreteria.
(1) Vedi ora l'articolo 39 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Chi ha un interesse nella contestazione può intervenirvi.
La domanda d'intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria entro dieci giorni successivi a quello della notificazione (1). (1) Articolo così modificato dall'articolo 1 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Nel termine di dieci giorni dalla notificazione dell'intervento gli interessati e l'amministrazione possono presentare e trasmettere memorie e documenti.
L'intervento ha luogo nello stato in cui si trova la contestazione.
Chi deduce la falsità di un documento deve provare che sia stata già proposta la querela di falso, o domandare la prefissione di un termine entro cui possa proporla innanzi al Tribunale competente.
Qualora la contestazione possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, la sezione pronuncia sulla controversia principale.
Terminato il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve, entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza, depositarne copia nella segreteria sotto pena, se è il ricorrente, della decadenza del ricorso.
Nel termine di dieci giorni successivi a quello assegnato pel deposito del ricorso incidentale, l'autorità e il ricorrente principale possono presentare memorie, fare istanze e produrre i documenti che ritengono opportuni.
La perenzione del ricorso opera di diritto e può essere rilevata anche di ufficio (1). (1) Per le perequazioni del ricorso di cui al presente comma vedi l'articolo 40 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e, da ultimo, anche, l'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall'avvocato, munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione verbale, di cui è steso processo.
Le cause che dànno luogo alla ricusazione dei giudici od alla loro astensione, secondo il codice di procedura civile, sono applicabili ai componenti delle sezioni giurisdizionali e dell'adunanza plenaria.
La ricusazione si propone, almeno tre giorni prima dell'udienza designata, con domanda diretta al Presidente della sezione adita o dell'adunanza plenaria, quando sono noti i consiglieri o referendari che devono prendere parte all'udienza; in caso contrario, può proporsi oralmente all'udienza medesima prima della discussione.
Il segretario dà immediata comunicazione della domanda al funzionario ricusato, il quale, in fine di essa, deve fare la risposta sulla sussistenza dei motivi.
La sezione o l'adunanza plenaria, in camera di consiglio decide sulla domanda. (1) La multa, per l'effetto dell'articolo 5 del R.D. 28 maggio 1931, n. 601, è stata sostituita dall'ammenda e, successivamente, per l'effetto dell'articolo 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in sanzione amministrativa. L'importo della stessa è stato così modificato dall'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603 e, da ultimo, dall'articolo 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il segretario, ricevuta la domanda di fissazione dell'udienza per la discussione del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e ne rilascia dichiarazione, se richiesta. Indi presenta la domanda stessa col ricorso, il contro-ricorso, il ricorso incidentale, le carte e i documenti al Presidente della sezione il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza. (1) Per la tenuta in forma automatizzata dei registri vedi l'articolo 1 del D.P.C.M. 8 gennaio 1999, n. 52.
Se alcuna delle parti, o la pubblica amministrazione, chieda che per ragione di connessione due ricorsi siano uniti e venga provveduto su di essi con una sola decisione, la sezione, udite le parti interessate, può ordinarne l'unione. Il Presidente può, anche quando non sia stata chiesta l'unione, ordinare d'ufficio che i due ricorsi siano chiamati alla stessa udienza, affinché la sezione possa giudicare della loro connessione e, ove si faccia luogo alla riunione, pronunciare sui due ricorsi con una sola decisione.
La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine d'iscrizione delle domande nel registro indicato nell'art. 51.
Otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato.
Il ricorso nel giorno stabilito è deciso, ancorché non intervengano le parti né i loro avvocati.
All'udienza assiste il segretario della sezione (1). (1) Vedi, anche, l'articolo 10 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Se nel giorno stabilito per l'udienza, questa non potesse tenersi, la spedizione dei ricorsi s'intende rimandata al primo giorno di udienza immediatamente successiva.
Il Presidente dirige le udienze e può limitare la discussione alle questioni fondamentali del ricorso.
È applicabile per le udienze delle sezioni giurisdizionali l'art. 355 del codice di procedura civile.
Il Presidente, per gravi motivi di ordine pubblico, può richiedere l'intervento della forza pubblica.
La sezione, dopo la discussione, pronuncia la decisione.
Non possono concorrere alla decisione se non quei consiglieri e referendari che hanno assistito alla discussione.
La decisione si pronuncia in camera di consiglio con l'intervento dei soli votanti.
È applicabile alle decisioni delle sezioni giurisdizionali l'art. 359 del codice di procedura civile.
La decisione si pronuncia in nome del Re e deve contenere:
La decisione non può più essere modificata quando è sottoscritta dai votanti.
La decisione, nella sola parte dispositiva, è pubblicata dal segretario non più tardi della prima udienza successiva al giorno in cui fu sottoscritta (1). (1) Vedi l'articolo 9 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
La decisione contiene la condanna delle parti soccombenti alle spese, che vengono liquidate nella decisione stessa o dall'estensore.
Per gli affari da decidersi in camera di consiglio il Presidente nomina il relatore e fissa il giorno per la relazione, dopo la quale la sezione pronuncia.
Al principio di ogni anno, sono designati, con decreto reale, due consiglieri supplenti per l'eventuale sostituzione nell'adunanza plenaria dei consiglieri assenti od impediti. I consiglieri supplenti sono scelti uno per ciascuna delle due sezioni giurisdizionali (1). (1) Vedi anche il D.Lgs. 5 maggio 1948, n. 642.
Quando, a termini dell'art. 37 (1), terzo capoverso, della legge, una delle due sezioni giurisdizionali invia la controversia all'adunanza plenaria, il segretario della sezione rimette gli atti del ricorso, insieme con la analoga ordinanza, al segretario incaricato di assistere all'adunanza plenaria. (1) Vedi l'articolo 45 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Il segretario dell'adunanza plenaria, ricevuta l'ordinanza con gli atti del ricorso, ne fa annotazione in apposito registro e la presenta al Presidente, il quale nomina il relatore ed assegna il giorno dell'udienza per la discussione.
L'adunanza plenaria, quando si pronunzia a termini e per gli effetti dell'art. 37 (1) della legge, terzo capoverso, decide in tutte le altre questioni della controversia. (1) Vedi l'articolo 45 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Quando una medesima controversia, o controversie fra loro connesse, siano state promosse innanzi ad entrambe le sezioni, l'amministrazione e le parti, finché non sia stata pronunciata la decisione definitiva, possono promuovere il regolamento di competenza con istanza al presidente dell'adunanza plenaria.
Il presidente dell'adunanza plenaria ordina che l'istanza sia notificata alle altre parti, affinché possano presentare le loro deduzioni, e stabilisce i termini per la notificazione dell'istanza e del decreto e per la presentazione delle deduzioni.
Quando ambedue le sezioni si siano dichiarate competenti o incompetenti a conoscere di ricorsi contro lo stesso provvedimento, senza che sia stata ancora pronunziata decisione definitiva sulla controversia, si fa luogo al regolamento della competenza, sopra domanda di parte o dell'autorità di cui s'impugna il provvedimento, nei luoghi stabiliti dagli articoli precedenti.
Trascorsi i termini indicati nell'art. 75, il presidente dell'adunanza plenaria fissa l'udienza per la discussione.
Sono applicabili all'adunanza plenaria le disposizioni degli artt. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e69 .
Le decisioni pronunziate a norma dell'art. 37, terzo capoverso (1), della legge, sono pubblicate dalla sezione che ha rinviata la controversia all'adunanza plenaria, nella prima udienza successiva al giorno in cui furono sottoscritte. (1) Vedi l'articolo 45 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Pronunciata la decisione dell'adunanza plenaria il segretario dell'adunanza medesima rimette gli atti alla sezione dichiarata competente.
Le decisioni possono essere revocate su domanda delle parti: (1) Vedi l'articolo 395 c.p.c. .
La domanda di revocazione è diretta alla sezione che pronunziò la decisione od all'adunanza plenaria, se la decisione fu da questa pronunziata, e deve essere notificata agli interessati nei modi stabiliti pei ricorsi, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione. (1) Vedi ora l'articolo 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
La domanda dev'essere depositata in segreteria nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 28 (1) della legge, sotto pena di decadenza.
(1) Vedi ora l'articolo 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Chi vuole agire per revocazione, eccettuata l'Amministrazione, deve provare, con quietanza del ricevitore, di avere eseguito il deposito di lire cento (1). (1) Importo così modificato a lire 6.000 dall'articolo 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
La decisione che ammette la revocazione ordina la restituzione della somma depositata e rimette le parti nello stato in cui erano prima della pronuncia della decisione revocata.
La domanda di revocazione non è ammessa contro la decisione pronunziata in sede di revocazione.
Le decisioni sono comunicate alle autorità cui riguardano, per mezzo del Ministero dal quale queste dipendono ed a cui debbono essere tosto trasmesse dalla segreteria della sezione giudicante o da quella dell'adunanza plenaria. La notificazione delle decisioni ad istanza delle parti interessate deve essere fatta nelle forme stabilite per la notificazione dei ricorsi. Quando però la notificazione alle parti è fatta a cura dell'amministrazione può aver luogo nelle forme ammesse dai regolamenti amministrativi (1). (1) Vedi l'articolo 9 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.
L'esecuzione delle decisioni si fa in via amministrativa, eccetto che per la parte relativa alle spese.
L'estratto della decisione in forma esecutiva, per la parte riguardante la condanna alle spese, non può essere rilasciato se non a chi abbia diritto a tale pagamento, facendone menzione in fine sì dell'origine che dell'estratto.
I ricorsi, nei casi di cui all'art. 23, n. 5 della legge, si propongono con domanda diretta al Presidente della quinta sezione (1). (1) L'espressione "sezione giurisdizionale competente" va intesa come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" per effetto dell'articolo 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
Il ricorso è depositato nella segreteria della quinta sezione (1) con la copia del giudicato. (1) L'espressione "sezione giurisdizionale competente" va intesa come "Consiglio di Stato in sede giurisdizionale" per effetto dell'articolo 36 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054.
La morte o il cangiamento di stato di una delle parti non sospende la procedura.
Ove occorra correggere omissioni od errori materiali, od aggiungere alcuna delle conclusioni, che, presa dalle parti, non sia stata riferita nella decisione, ma risulti dai motivi che col dispositivo vi si è provveduto, la domanda per la correzione deve esser fatta al collegio che pronunziò la decisione, il quale, sul consenso delle parti, decreta, in camera di consiglio, la correzione richiesta.
Pei ricorsi prodotti anteriormente alla promulgazione della legge 7 marzo 1907, n. 62, il presidente ha facoltà, nel primo triennio, di stabilire d'ufficio il giorno dell'udienza per la discussione. La determinazione del giorno dell'udienza ha luogo secondo l'ordine del registro di cui all'art. 18, terzo capoverso (1). (1) Il presente articolo reca disposizione transitoria da considerarsi superata.
I giudizi rimasti sospesi per effetto dell'art. 41 della legge 2 giugno 1889, n. 6166, testo unico sul Consiglio di Stato, in ordine ai quali debba ancora della Cassazione decidersi la questione di competenza, possono essere riassunti innanzi alla sezione giurisdizionale competente, su domanda di una delle parti o della pubblica amministrazione. (1) Il presente articolo reca disposizione transitoria da considerarsi superata.
Non è ammesso ricorso alle sezioni giurisdizionali contro gli atti o provvedimenti dell'autorità amministrativa anteriori al giorno in cui è entrata in vigore la legge del 2 giugno 1989, n. 6166 (1). (1) Il presente articolo reca disposizione transitoria da considerarsi superata.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente regolamento, o che provvedano in ordine alle materie sulle quali esso dispone (1). (1) Il presente articolo reca disposizione transitoria da considerarsi superata.
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