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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
Galli - Caringella - Casetta - Giovagnoli - Garofoli
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| La disciplina dell'occupazione appropriativa e dell' occupazione usurpativa |
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L'occupazione appropriativa, così come l'occupazione usurpativa
sono fattispecie di creazione girisprudenziale connesse con aspetti
patologici della procedura di espropriazione. La costruzione della
fattispecie dell'occupazione appropriativa si deve alle Sezioni Unite
della Suprema Corte che, con sentenza n. 1464 del 1983, hanno
organicamente definito l'occupazione appropriativa come un nuovo modo di acquisto della proprietà,
secondo un criterio inverso rispetto all'accessione (c.d. accessione
invertita), per effetto del quale la proprietà del fondo sorge in capo
al soggetto che vi ha realizzato l'opera salvo il risarcimento del
danno nella misura del valore venale del fondo in favore del relativo
proprietario.
L'occupazione appropriativa, secondo l'indirizzo della
Suprema Corte di Cassazione, presuppone la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera da realizzare sul fondo privato e si perfeziona allorchè l'opera stessa viene realizzata con la conseguente irreversibile trasformazione del fondo in assenza del relativo valido ed efficace decreto di esproprio; esso,
ove emesso successivamente all'irreversibile trasformazione del fondo
sarebbe "inutiliter datum".
Ne consegue l'obbligo di risarcimento del
danno a carico della PA nella misura del valore venale del fondo e nel
termine prescrizionale di cinque anni. Secondo la Suprema Corte,
l'irreversibile trasformazione del fondo si verifica allorchè l'opera
dichiarata di pubblica utilità, anche se non ancora ultimata, sia
emersa come bene strutturalmente e fisicamente nuovo. Il termine di prescrizione
dell diritto risarcitorio decorre dall'irreversibile trasformazione del
fondo (in tal senso si vedano, tra le più recenti, Cass. Civ. Sez I, 11
luglio 2008, n 19229 e Cass Civ , Sez I, 29 maggio 2008, n 14350).
L'istituto dell'occupazione appropriativa ha ricevuto, nel 1995, l'avallo della Corte Costituzionale che, con la pronuncia n 188 del 23 maggio 1995,
ha affermato come l'effetto, latu sensu, traslativo del diritto di
proprietà sul bene si verifica per effetto, non già dell'illecito
aquliano, ma per effetto di un dato fattuale derivante
dall'inutilizzabilità del bene da parte del privato. Distinta ma
connessa alla questione inerente l'inquadramento giuridico
dell'istituto dell'occupazione appropriativa, è la questione inerente
il risarcimento dovuto al privato.
A fronte dell'iniziale
riconoscimento della spettanza di un risarcimento integrale e pari al
valore venale del bene, infatti, a seguito della pronuncia della
Consulta del 1995, il Legislatore è intervenuto con l'art. 1 comma 65 della L. n. 549 del 1995
stabilendo una simmetria tra il risarcimento del danno dovuto per
occupazione appropriativa e indennizzo spettante in caso di legittima
procedura ablatoria.
Tale norma è stata dichiarata incostituzionale con
sentenza n 369 del 1996 in quanto assimila situazioni giuridiche profondamente diverse. Successivamente, il Legislatore è intervenuto con l'art. 3 comma 65 della L. n. 662 del 1996 stabilendo
che, per le occupazioni illegittime di suoli edificabili per cause di
pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si
applicano, nella liquidazione del danno, i criteri di
determinazione dell'indennità espropriativa prevista per i fondi
edificabili ma senza la compressione del 40% e con la maggiorazione del
10%. Per le espropriazioni successive nonchè per quelle aventi ad
oggetto fondi non edificabili o edificati il risarcimento era dovuto,
invece, nella misura del valore venale del bene.
Tale criterio di
risarcimento del danno è confluito nell'art. 55 del T.U. n. 327 del 2001 in
materia espropriativa. A seguito di una serie di interventi della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo che ha variamente censurato la disciplina
inerente l'indennità espropriativa, l'istituto dell'occupazione
acquisitiva e quello, connesso, relativo all'ammontare del danno
risarcibile, la Corte Costituzionale, con sentenza n 349 del 2007
ha dichiarato incostituzionale, con riferimento all'art. 117, 1° comma
Cost con riferimento all'art. 6 ed all'art. 1 del protocollo
addizionale della CEDU, il regime risarcitorio di cui all'art. 55 del
TU nella parte in cui esclude un ristoro integrale del danno (in una
misura che non può essere diversa dal valore venale del fondo) in caso
di occupazione appropriativa. In aderenza alle indicazioni della
Consulta, il Legislatore è intervenuto, con l'art. 2, comma 89 della L. n. 244 del 2007 modificando l'art. 55 del TU che, ora, prevede: "Nel
caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica
utilità, in assenza di valido ed efficace provvedimento di esproprio
alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento è dovuto nella misura
del valore venale del bene".
A seguito di tale ulteriore
assestamento normativo, nonostante voci critiche in merito ad
imprecisioni del testo (in particolare si censura il riferimento ai soli suoli edificabili, l'asimmetria rispetto alla nuova disciplina dell'indennità d'esproprio
che potrebbe eccedere l'ammontare del risarcimento per occupazione
appropriativa in caso di cessione volontaria, il mancato riferimento
in via generale al risarcimento del danno e l'effetto potenzialmente
pregiudizievole della sua limitazione al valore venale del bene),
si ritiene che, per ogni ipotesi di occupazione appropriativa (anche
ove riguardante fondi non edificabili o fondi edificati), sia dovuto il
risarcimento del danno nella misura del valore venale del bene.
L'occupazione usurpativa si caratterizza, secondo quanto chiarito dalla
Consulta (Corte Cost. sent. n. 191 del 2006), per il fatto che manca la
dichiarazione di pubblica utilità (secondo taluni, ma l'opinione non è
unanime anche a seguito di annullamento successivo o di ineficacia
sopravvenuta della dichiarazione). In ipotesi di occupazione usurpativa
il privato avrà diritto al conseguire la restituzione del fondo, oltre
al risarcimento del danno. Potrà naturalmente scegliere di abdicare al diritto di proprietà chiedendo solo il risarcimento del danno. Con riferimento ad esso, l'illiceità permanente della condotta della PA comporta che il termine di prescrizione non decorra, come nell'occupazione appropriativa, dal momento dell'irreversibile trasformazione del suolo ma dal momento della cessazione della permanenza. Con
riferimento all'ammontare del risarcimento, in tali fattispecie, non
hanno trovato mai applicazione le norme riduttive dianzi esaminate,
essendo dovuto il risarcimento corrispondente all'intero valore del suolo.
Le fattispecie dell'occupazione usurpativa e dell'occupazione
appropriativa sono, oggi, contemplate e disciplinate dall'art. 43 del
D.P.R. n. del 8 giugno 2001 (il Testo unico sull'espropriazione per
pubblica utilità) che le identifica con il fatto dell'irreversibile
trasformazione del suolo in assenza di un valido provvedimento di
esproprio o di una valida dichiarazione di pubblica utilità. In tali
casi, al privato spetta il risarcimento del danno e la PA potrà
acquisire il suolo mediante uno specifico atto unilaterale di
acquisizione sanante da trascrivere nei registri immobiliari. Il risarcimento è dovuto nella misura del valore del fondo dichiarato di pubblica utilità e degli interessi moratori su detto valore dal momento dell'illegittima occupazione del fondo.
A
condizione di concedere il risarcimento del danno e di adottare il
provvedimento d'acquisizione sanante, la PA potrà paralizzare anche
l'azione restitutoria svolta dal privato.
Per converso, secondo quanto statuito dal
Consiglio di Stato, pur in presenza di un irreversibile trasformazione
del suolo, in difetto del
provvedimento d'acquisizione sanante, al privato spetta anche la tutela
restitutoria (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2005), sino a che la PA non adotti un provvedimento di acquisizione sanante.
Con riferimento alle fattispecie delineate, si sono poste notevoli questioni in materia di riparto di giurisdizione con riferimento alla portata dell'art. 53 del TU
che devolve alla giurisdizione esclusiva del GA le controversie aventi
per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti della PA
nell'ambito della procedura di esproprio. A seguito dell'intervento
della Consulta n. 204 del 2004 con la declaratoria, con riferimento
all'art. 34 del D.Lgs. n. 80 del 1998, dell'illegittimità della
devoluzione alla cognizione esclusiva del GA delle questioni inerenti i
comportamenti della PA, si è posta la questione se la portata di
tale intervento fosse da estendere all'art. 53 del TU ed entro quali
limiti. Con la successiva pronuncia n 191 del 2006 la Corte
Costituzionale ha dichiarato, con riferimento all'art. 53 del TU, che
solo con riferimento ai comportamenti che non siano espressione neppure mediata dell'esercizio del potere
autoritativo, la previsione di giurisdizione esclusiva è illegittima.
All'esito di tale pronuncia chiarificatrice, il Giudici amministrativi
hanno sostenuto ricorrere la giurisdizione del GA in tutte le
fattispecie precedentemente ricondotte nell'alveo dell'occupazione appropriativa e dell'occupazione usurpativa
con esclusione dei casi di mancanza assoluta della dichiarazione di
pubblica utilità o di ecccedenza dai limiti territoriali individuati
con la localizzazione contenuta nel PRG.
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