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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
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termini per la notificazione
La notificazione di ricorso, ricorso incidentale, domanda riconvenzionale, motivi aggiunti, intervento è fissata in 60 giorni dalla notificazione individuale dell'atto o dalla sua conoscenza o conoscibilità legale per il ricorso, mentre per il ricorso incidentale, la domanda riconvenzionale, i motivi aggiunti il termine decorre dalla notificazione del ricorso o dall'avvenuta sua conoscenza. Per l'intervento il termine è sino a 30 giorni dalla data della discussione.
Nella previgente disciplina, fermo il termine di sessanta giorni per il ricorso, veniva espressamente regolato il termine per la proposizione del ricorso incidentale che era quello di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso. Ora il termine, come visto, viene legato al momento del perfezionamento della notificazione per il ricorrente incidentale.
termini per il deposito degli atti notificati
Per il deposito dgli atti notificati (ed eventuale costituzione in giudizio) e della relativa documetazione, il termine previsto dal codice è quello di 30 giorni dal perfezionamento dell'ultima delle notificazioni.
In precedenza, questo era il termine previsto per il solo ricorso principale in quanto il ricorso incidentale e l'intervento dovevano depositarsi nel diverso termine di dieci giorni.
termine per la costituzione delle parti
Il codice prevede, poi, la costituzione delle parti intimate mediante produzione di memorie e documenti nel termine di 60 giorni dal perfezionamento della notifica nei propri confronti. Analogo termine è previsto per il deposito del provvedimento impugnato e dei documenti a supporto per la PA. In precedenza il termine per la costituzione era quello di venti giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del ricorrente e per la produzione del provvedimento impugnato da parte della PA quello di sessanta giorni dal termine per la costituzione del ricorrente.
termine per l'istanza di fissazione d'udienza
istanza di fissazione dell'udienza entro un anno dalla costituzione da ripetersi personalemnte a cura della parte ricorrente se per cinque anni non viene posto in essere alcun atto di procedura. In precedenza i termin erano di due anni (il primo) e di dieci anni (il secondo)
termine per il regolamento di competenza
regolamento di competenza sino alla definizione del giudizio in primo grado con atto notificato da depositarsi nella segreteria del consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dall'ultima delle notifiche
termini per le produzioni a ridosso dell'udienza
Per quanto riguarda le ulteriori produzioni consentite a ridosso dell'udienza, ora il codice stabilisce:
deposito documenti sino a 40 giorni dalla data dell'udienza memorie sino a 30 giorni dalla data dell'udienza repliche sino a 20 giorni dalla data dell'udienza Nella disciplina previgente non erano previste repliche e i termini erano così fissati: entro il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione le parti potevano presentare documenti e entro il termine di dieci giorni liberi prima dell'udienza medesima potevano depositare memorie. |















