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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
Galli - Caringella - Casetta - Giovagnoli - Garofoli
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| norme transitorie codice processo amministrativo |
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codice del processo amministrativo - indice degli articoli codice processo amministrativo - Libro primo - disposizioni generali artt 1-39 codice processo amministrativo - Libro terzo - le impugnazioni artt 91 - 111 codice processo amministrativo - Libro quarto - ottemperanza e riti speciali artt 112 -132 codice processo amministrativo - Libro quinto - norme finali artt 133 - 137 Allegato II - norme di attuazione Allegato III - norme transitorie Decreto Legislativo n 104 del 2 luglio 2010 recante il codice del processo amministrativo
ALLEGATO 3
Norme transitorie Titolo I Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo Art.1 Nuova istanza di fissazione d'udienza Titolo II Ulteriori disposizioni transitorie Art.2 Ultrattivita' della disciplina previgente Art.3 Disposizione particolare per il giudizio di appello Norme transitorie Titolo I Definizione dei ricorsi pendenti da piu' di cinque anni alla data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo Art.1 Nuova istanza di fissazione d'udienza 1. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, le parti presentano una nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all'articolo 24 del codice e dal suo difensore, relativamente ai ricorsi pendenti da oltre cinque anni e per i quali non e' stata ancora fissata l'udienza di discussione. In difetto, il ricorso e' dichiarato perento con decreto del presidente. 2. Se tuttavia, nel termine di centottanta giorni dalla comunicazione del decreto, il ricorrente deposita un atto, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore e notificato alle altre parti, in cui dichiara di avere ancora interesse alla trattazione della causa, il presidente revoca il decreto disponendo la reiscrizione della causa sul ruolo di merito. 3. Se, nella pendenza del termine di cui al comma 1, e' comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 82, comma 2, del codice. Titolo II Ulteriori disposizioni transitorie Art.2 Ultrattivita' della disciplina previgente 1. Per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice continuano a trovare applicazione le norme previgenti. Art.3 Disposizione particolare per il giudizio di appello 1. La disposizione di cui all'articolo 101, comma 2, del codice non si applica agli appelli depositati prima dell'entrata in vigore del codice medesimo. Argomenti collegati
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