CERCA SU QUESTO SITO

Inarcassa il nuovo assegno per inabilitą temporanea |
Argomenti correlati
tratti dal sito previdenza professionisti
Consulenze sul sistema di previdenza gestito da Inarcassa
nuove agevolazioni contributive per i giovani...con il trucco! La riforma previdenziale di ingegneri e architetti
controllo dell'esercizio continuativo entro il quinquennio
iscrizione a Inarcassa - necessario l'esercizio professionale riservato
Inarcassa ha, con deliberazione del Comitato Nazionale dei Delegati del 24 e 25 marzo 2011 approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con nota del 29/12/2011, introdotto una nuova prestazione a carattere assistenziale in favore degli iscritti all'ente di previdenza che si trovino in un: "effettivo ed accertato stato di totale inabilità all’esercizio dell’attività professionale che comporti la sospensione dell’attività dell’iscritto". Lo stato di inabilità temporanea all'esercizio della professione può originare da infortunio o malattia ma, al fine di legittimare la domanda di erogazione dell'indennità, è necessario che si protragga per oltre 40 giorni. Ulteriori requisiti per accedere alla nuova indennità per inabilità temporanea introdotta da Inarcassa sono precisati all'art. 3 del regolamento, a mente del quale: il richiedente al momento della domanda, deve aver maturato almeno tre anni continuativi di iscrizione e contribuzione; deve essere in regola nei confronti dell’Associazione con tutti gli adempimenti previsti dallo Statuto; deve rimanere iscritto all’Associazione per tutto il periodo di inabilità all’esercizio dell’attività professionale; non deve avere ancora compiuto i 65 anni di età. La domanda di indennità deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dall'insorgenza dello stato inabilitante e deve essere corredata da documentazione medica comprovante la data dell'insorgenza della causa di inabilità ela sua durata presunta. La documentazione medica viene sottoposta all'esame di un medico fiduciario di Inarcassa il quale si esprime entro il termine di quindici giorni in ordine all'accessibilità della richiesta e può procedere, all'uopo, all'esame diretto del richiedente. L'organo competente, sulla base della relazione del fiduciario, a riconoscere l'indennità temporanea è la Giunta Esecutiva di Inarcassa, l'indennità è pari al 60% del reddito professionale medio dichiarato nei due anni precedenti l'anno in cui si è verificato l'evento e l'80% di tale reddito dal 61° giorno in poi.
REGOLAMENTO INABILITÀ TEMPORANEA Art. 1 – Oggetto
All’iscritto ad Inarcassa, che divenga temporaneamente e totalmente inabile all’esercizio dell’attività professionale, l’Associazione corrisponde un’indennità giornaliera per il periodo di inabilità. Art. 2 – Definizioni
Per inabilità temporanea si intende l’incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all’iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia sopravvenuti durante un periodo di iscrizione all’Associazione. Art. 3 – Requisiti per l’accesso alla indennità
L’indennità viene erogata a condizione che: Art. 4 – Presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta libera dall’iscritto ad Inarcassa o da familiare, in caso di suo impedimento, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data dell’accertamento medico dell’inabilità e deve essere corredata a cura del richiedente: Art. 5 – Modalità di erogazione
Sulla domanda e sul parere medico del Sanitario di Fiducia di Inarcassa, si esprime la Giunta Esecutiva dell’Associazione la quale autorizza e liquida l’indennità. Art. 6 – Periodo di erogazione dell’indennità L’indennità è corrisposta, su base giornaliera, a partire dal primo giorno successivo all’insorgenza dello stato di inabilità e viene erogata fino alla guarigione clinica o al recupero della capacità professionale e, comunque, per un periodo massimo continuativo di 9 mesi. Art. 7 – Importo dell’indennità
L’indennità per inabilità temporanea è giornaliera e viene calcolata sulla base di una diaria, determinata in relazione al reddito professionale medio prodotto nei due anni solari precedenti l’evento rivalutato secondo l’andamento dell’indice ISTAT rapportato in giorni ed è pari: Art. 8 – Verifica persistenza stato di inabilità
L’associazione può effettuare in qualsiasi momento controlli per accertare il perdurare dello stato di inabilità. Art. 9 – Norma transitoria L’indennità non può essere erogata per i casi di inabilità temporanea la cui domanda sia antecedente di oltre 60 giorni la data di adozione del presente regolamento. Art. 10 – Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti.
Argomenti correlati
nuove agevolazioni contributive per i giovani...con il trucco!
La riforma previdenziale di ingegneri e architetti
controllo dell'esercizio continuativo entro il quinquennio
iscrizione a Inarcassa - necessario l'esercizio professionale riservato
come fare ricorso amministrativo a Inarcassa
|