Ricerca























banner_magistratura_2012_728x90.jpg
full_immersion_magistratura_2012_piccolo2.jpg
mod_vvisit_counterOggi108
mod_vvisit_counterDal 12/06/09741231
























CERCA SU QUESTO SITO

Ricerca personalizzata

 

compendio_amministrativo_caringella.jpg compendio_amministrativo_casetta.jpg  corso_diritto_amministrativo_rocco_galli.jpg  manuale_diritto_amministrativo_chieppa_giovagnoli.jpg

 

MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
Galli - Caringella - Casetta - Giovagnoli - Garofoli
ORDINA ON LINE IL TUO TESTO

il regolamento di giurisdizione nel codice del processo amministrativo
Argomenti correlati
 
 
 
 
 
 
 
 
L'art. 9 del codice del processo amministrativo stabilisce la rilevabilità del difetto di giurisdizione d'ufficio in primo grado, nonchè in grado di appello ma a condizione che non vi sia stata acquiescenza sul capo della sentenza che esplicitamente o implicitamente abbia pronunciato sulla giurisdizione.
 
La norma che in precedenza disciplinava il rilievo d'ufficio del difetto di giurisdizione era quella di cui all'art. 30 della Legge Tar che prevedeva la possibilità del rilievo officioso in ogni stato e grado del processo.
 
In ogni caso, la giurisprudenza amministrativa aveva già da tempo limitato l'ambito della previsione della Legge Tar consentendo una pronuncia officiosa sulla giurisdizione da parte del giudice d'appello solo laddove la pronuncia gravata non contenesse un capo esplicito relativo alla giurisdizione e tale capo della sentenza non fosse stato oggetto d'impugnativa.
 
Le SSUU della Suprema Corte sono andate oltre affermando l'irrilevabilità d'ufficio del difetto di giurisdizione anche nei casi in cui vi sia stata un'implicita pronuncia sulla giurisdizione desumibile dalla pronuncia sul merito; in tale prospettiva, in difetto d'impugnativa, il rilievo officioso del difetto di giurisdizione era ritenuto ammissibile solo ove la sentenza gravata non contenesse, neppure implicitamente, un capo relativo alla giurisdizione come, ad esempio, nel caso in cui l'unico tema dibattuto fosse stato quello relativo all'ammissibilità della domanda.
 
L'art. 9 del codice del processo amministrativo sembra aver corretto il tiro rispetto alla norma della Legge Tar in aderenza con gli indirizzi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
 
L'art 10 del codice, invece, regola, con rinvio esterno alle norme del codice del rito civile il regolamento preventivo di giurisdizione che, dunque, può essere promosso nei termini stabiliti dall'art. 41 cpc alle SSUU della Corte di cassazione secondo le norme di cui all'art. 367 cpc.
 
Il codice precisa, invece, in linea con quanto negli articoli seguenti stabilito con riferimento al regolamento di competenza, che il GA dinanzi al quale sia stato promosso il regolamento preventivo di giurisdizione non possa pronunciarsi sull'eventuale istanza cautelare ove ritenga insussistente la propria giurisdizione.
 
Proposto il regolamento di giurisdizione, sulla base del combinato disposto di cui all'art. 367 cpc e dell'art. 10 del codice del processo amministrativo, possono dunque astrattamente ipotizzarsi le seguenti evenienze:
 
che il GA ritenga manifestamente inammissibile e infondato il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione e che dunque non soltanto si pronunci sull'istanza cautelare ma prosegua il processo sino alla sua definizione nel merito;
 
che il GA, pur non ritenendo manifestamente infondata o inammissibile l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione neppure ne ravvisi la sicura fondatezza; in tal caso disporrà la sospensione del processo ma si pronuncerà sull'istanza cautelare;
 
che il GA concordi sul difetto della propria giurisdizione; in tal caso disporrà la sospensione del processo e non si pronuncerà sull'istanza cautelare; in attesa della pronuncia delel SSUU sulla giurisdizione, non è del tutto chiaro a quale giudice la parte possa riproporre l'istanza cautelare non scrutinata in quanto l'art. 11 ultimo comma stabilisce che le parti possano riproporre le domande cautelari solo al giudice munito di giurisdizione.
 
Il regolamento di giurisdizione, come recentemente riaffermato dalla Suprema Corte anche in relazione alla nuova norma in materia di traslatio iudicii di cui all'art. 59 della L. n. 69/2009, può essere proposto solo sino a che la causa non sia stata decisa in primo grado anche se soltanto in rito ed anche se soltanto sul profilo della giurisdizione.Inoltre, per interpretazione giurisprudenziale consolidata, il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non può essere promosso successivamente all'udienza di discussione.
 
Il ricorso si propone alle Sezioni Unite della Cassazione Civile e deve essere sottoscritto da avvocato cassazionista e notificato a tutte le parti del processo amministrativo (ex art. 170 cpc per quelle costituite a mezzo di difensore). Successivamente alla notificazione del ricorso per regolamento di giurisdizione l'art. 367 cpc, 1° comma stabilisce che una copia del ricorso venga depositata nella cancelleria del giudice presso il quale pende la causa ai fini dell'eventuale sospensione del processo.
 
Il rito dinanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte prevede due modalità alternative ex art. 380 bis cpc; secondo la pirma modalità semplificata, il presidente della Corte fissa con decreto l'udienza camerale che viene comunicata, almeno venti giorni prima dell'udienza, al PM e agli avvocati delle parti (a questi ultimi a mezzo di notificazione). Gli avvocati possono presentare memorie fino a cinque giorni prima dell'udienza camerale alla quale non possono partecipare. La seconda modalità, la cui eventuale scelta è rimessa al Presidente, prevede, invece, che il PM rilasci prima le sue conclusioni scritte e che solo successivamente sia fissata l'udienza camerale di discussione con la notifica agli avvocati del decreto del presidente e delle conclusioni del publico ministero almeno venti giorni prima dell'udienza. In tal caso, le parti, oltre a poter presentare memorie possono essere sentite all'udienza camerale, per il tramite dei difensori.
 
Se entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle Sezioni Unite, la causa viene riassunta davanti al GA restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda. Ove, invece, il regolamento di giurisdizione sia promosso dinanzi al GA e le Sezioni Unite confermino la giurisdizione del Giudice Amministrativo, il processo seguirà il suo corso a seguito di istanza di fissazione d'udienza da presentarsi, secondo l'opinione giurisprudenziale prevalente, entro il termine di sei mesi dalla conoscenza della sentenza che regola la giurisdizione.

Art.9
Difetto di giurisdizione

1. Il difetto di giurisdizione e' rilevato in primo grado anche d'ufficio. Nei giudizi di impugnazione e' rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Art.10
Regolamento preventivo di giurisdizione

1. Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali e' ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell'articolo 367 dello stesso codice.
2. Nel giudizio sospeso possono essere chieste misure cautelari, ma il giudice non puo' disporle se non ritiene sussistente la propria giurisdizione.

Art.11
Decisione sulle questioni di giurisdizione

1. Il giudice amministrativo, quando declina la propria giurisdizione, indica, se esistente, il giudice nazionale che ne e' fornito.
2. Quando la giurisdizione e' declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo e' riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
3. Quando il giudizio e' tempestivamente riproposto davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo, alla prima udienza, puo' sollevare anche d'ufficio il conflitto di giurisdizione.
4. Se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice amministrativo, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio e' riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite.
5. Nei giudizi riproposti, il giudice, con riguardo alle preclusioni e decadenze intervenute, puo' concedere la rimessione in termini per errore scusabile ove ne ricorrano i presupposti.
6. Nel giudizio riproposto davanti al giudice amministrativo, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova.
7. Le misure cautelari perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione.





Segnala su OK Notizie!Reddit!Del.icio.us! Facebook!
 

CERCA ANCORA NEL SITO

Ricerca personalizzata