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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
Galli - Caringella - Casetta - Giovagnoli - Garofoli
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| L'amministrazione statale: governo e ministeri |
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Il modello d'organizzazione amministrativa dello Stato accolto dalla Costituzione repubblicana è quello del decentramento, sia sotto il profilo del riconoscimento di autonomi centri politici a livello locale, sia sotto l'interrelato ed autonomo profilo del decentramento nei servizi e nell'attività amministrativa
(i riferimenti normativi principali, al riguardo, sono gli artt. 5,
114, 117 e 118 Cost., la Legge costituzionale n. 3/2001 con la quale è
stato novellato il Titolo V della Parte II della Costituzione e la L.
n. 131/2003 con la quale è stata data attuazione alla citata legge
costituzionale); l'azione amministrativa, si svolge attraverso gli
organi dello Stato (c.d amministrazione diretta) e attraverso altre
persone giuridiche alle quali viene riconosciuta ampia autarchia e,
cioè, potestà equivalenti a quelle dello Stato (c.d. amministrazione
Indiretta).
Il Governo è organo dello Stato, partecipa alla funzione di direzione politica ed esprime la volontà della maggioranza parlamentare.
A mente dell'art. 92 Cost. gli organi necessari del Governo sono il Presidente del Consiglio, i Ministri e il Consiglio dei Ministri.
La L. n. 400/1988 ha previsto altri organi non necessari del Governo come il Consiglio di gabinetto, i Comitati di Ministri e Comitati interministeriali, Vicepresidenti del consiglio e Ministri senza portafoglio, Sottosegretari di Stato e Commissari straordinari del Governo.
L'amministrazione centrale dello Stato è organizzata per Ministeri
nel senso che tutta l'attività amministrativa dello Stato viene curata,
ratione materiae, da uno dei Ministeri del Governo competente fatta
eccezione per quelle materie attribuite alla competenza degli enti
strumentali.
Con riferimento all'organizzazione amministrativa per Ministeri il D.Lgs. n. 300/1999 ne ha ridefinito il numero, le attribuzioni e l'organizzazione interna. Il nuovo assetto organizzativo dei Ministeri del Governo prevede strutture di primo livello chiamate dipartimenti o direzioni generali (al vertice delle direzioni generali vi è un segretario generale con funzioni di raccordo tra il ministro e la struttura amministrativa sottostante) e degli uffici di staff di assistenza diretta nei confronti del Ministro; tali uffici sono composti da dipendenti pubblici e persone esterne assunte con contratti di collaborazione; essi non partecipano della funzione amministrativa diretta e svolgono funzioni essenzialmente di carattere consultivo.
Con riferimento ai rapporti organizzativi all'interno dei Ministeri, occorre rilevare che gli uffici di livello dirigenziale generale vengono individuati con regolamento organizzativo ex art. 17, comma 4 bis della L. n. 400/1988 e che l'affidamento dei compiti agli uffici dirigenziali minori avviene con decreto ministeriale.
Con riferimento ai rapporti tra Ministro e Dirigenti,
a seguito della progressiva scissione tra il momento della
determinazione degli obiettivi politici ed il momento della loro
attuazione, culminato con il testo unico sul pubblico impiego, si è
passati da un modello organizzativo gerarchico ad un modello organizzativo di direzione,
laddove al Ministro spetta l'individuazione degli obiettivi degl
uffici dirigenziali ed ai Dirigenti il compito di attuare detti
obiettivi, con l'utilizzo delle risorse stanziate al riguardo. Al
Ministro non residua alcun potere di avocazione, sostituzione o revoca
del dirigente ma solo il potere di controllo e valutazioone in ordine
al raggiungimento degli obiettivi e, se del caso, quello straordinario
di nomina di un commissario ad acta in caso di colpevole inerzia del dirigente.
Nella
medesima prospettiva della scissione tra il momento politico
dell'individuazione dei fini e quello amministrativo e tecnico della
loro attuazione, mette conto accennare al nuovo modulo organizzativo
delle agenzie così come previsto e disciplinato dal D.Lgs. n. 300 del 1999.
Esse hanno soggettività giuridica, autonomia regolamentare e di bilancio, sono sottoposte al controllo della Corte dei Conti e svolgono funzioni tecniche e gestionali a
supporto di specifici Ministeri ai quali sono sottoposte sotto il
profilo dell'indirizzo politico e della vigilanza. Le sue risorse
finanziarie sono costituite da trasferimenti effettuati dalle
rispettive amministrazioni di riferimento e dagli introiti derivanti da
convenzioni conle altre amministrazioni.
Tutto il personale amministrativo del comparto ministeri è assegnato a ruoli amministrativi unici per dicasteri.
Sotto il profilo numerico,
a mente dell'art. 1 comma 376 L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008), il
numero massimo dei Ministeri sarà di 12. Il D.Lgs. n. 300/1999 ha
previsto, altresì, che l'organizzazione interna dei Ministeri sia
rivista con cadenza biennale.
Ulteriore organo necessario del Governo è il Consiglio dei Ministri che, a mente della L. n. 400/1988:
ai sensi dell'art. 2 della L. n. 400/1988, determina la politica generale del Governo e, ai fini della sua attuazione, l'indirizzo generale dell'azione amministrativa;
delibera in ordine ai disegni di legge di iniziativa governativa da presentare al Parlamento (nonchè in ordine al relativo eventuale ritiro), nonchè in ordine ai decreti aventi forza di legge di competenza del Governo;
determina la politica del Governo nei confronti delle Regioni;
risolve i conflitti di attribuzione tra i Ministri;
assolve a ulteriori funzioni, come quella di approvare provvedimenti ministeriali che abbiano ricevuto il parere negativo obbligatorio del Consiglio di Stato qualora il Ministro intenda discostarsi dal parere stesso; quella di chiedere alla Corte dei Conti l'apposizione del visto con riserva
sopra atti amministrativi soggetti al suo controllo; quella di
approvare l'elenco dei sottosegretari e di nominare le più alte cariche
della gerarchia amministrativa.
Quanto al Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato con decreto del Capo dello Stato dal medesimo controfirmato, coordina e vigila sull'attività dei singoli Ministri dei quali propone la nomina (senza, tutavia, alcun potere gerarchico di avocazione, sostituzione o annullamento) e, ai sensi dell'art. 95 Cost. dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile e mantiene l'unità di indirizzo politico e amministrativo promuovendo l'attività dei Ministri. |















