| L'efficacia e l'esecutorietą del provvedimento alla luce della L. n. 241/1990 |
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L'efficacia dei provvedimenti amministrativi indica l'idoneità di detti provvedimenti a produrre le conseguenze giuridiche ad essi inerenti e si distingue dalla validità del provvedimento che non attiene al profilo degli effetti ma al profilo della fattispecie produttiva degli effetti e, cioè, alla formazione del provvedimento ed ai requisiti di legittimità dello stesso.
L'efficacia del provvedimento deve, inoltre, essere mantenuta distinta dall'esecutorietà che
indica una particolare caratteristica di una parte dei provvedimenti
amministrativi che è quella della loro attitudine ad essere eseguiti
coattivamente previa diffida, da parte della PA.
L'efficacia del provvedimento non consegue sempre ed in via automatica al perfezionamento della fattispecie provvedimentale, ciò non accade, in particolare, ove difettino i requisiti di efficacia che, a loro volta, si distinguono in requisiti di esecutività e requisiti di obbligatorietà.
I requisiti di obbligatorietà sono le comunicazioni o notificazioni dovute al destinatario ove previste ai fini della produzione degli effetti. In particolare ove si tratti di provvedimento restrittivo della sfera giuridica del destinatario e salvo che non vi siano ragioni d'urgenza o che il provevdimento abbia carattere cautelare o che, in caso di provvedimenti di natura non sanzionatoria, vi sia una clausola motivata di immediata efficacia,
questa sarà condizionata all'intervenuta comunicazione al destinatario
nelle forme di cui all'art. 21 bis della L. n. 241 del 1990.
E',
inoltre, possibile che l'efficacia del provvedimento perfetto nei
requisiti strutturali sia differita nel tempo allorchè difettino i
cc.dd. requisiti di esecutività (ad esempio, ove sussistano
condizioni o termini di efficacia del provvedimento ovvero allorchè sia
necessario un atto di controllo).
In linea generale, comunque, a mente dell'art. 21 quater, i provvedimenti amministrativi perfetti sono immediatamente eseguiti dalla PA salvo che non ricorrano cause di sospensione
individuate dal provvedimento medesimo o dalla Legge. La norma in
commento pone problematiche interpretative in ordine al suo campo
d'applicazione; in particolare ci si domanda se essa abbia riguardo
anche ai provvedimenti che necessitino della cooperazione dei terzi. In ogni caso, la norma è idonea a fondare la responsabilità della PA in caso di inerzia nel porre in esecuzione un provvedimento perfetto nei requisiti strutturali.
Con riferimento alla cessazione dell'efficacia dei provvedimenti amministrativi,
essa può conseguire a determinazioni della PA (come, ad esempio, atti
d'annullamento o di revoca di precedenti atti amministrativi, o atti di
decadenza a fronte di inadempimenti dei destinatari dei provvedimenti);
può trattarsi di effetto derivante dal naturale spirare del termine di
efficacia; oppure la cessazione dell'efficacia del provvedimento può
conseguire a determinazioni del destinatario del provvedimento, come
nel caso di rinuncia.
Ulteriore requisito del provvedimento amministrativo può essere, come già visto, la sua esecutorietà.
Con riferimento all'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi occorre ulteriormente distinguere tra quei provvedimenti c.d. autoesecutivi produttivi, cioè, della modificazione giuridica a prescindere da qualsivoglia cooperazione da parte del destinatario ed i provvedimenti non autoesecutivi
che necessitano di un'attività di esecuzione per armonizzare la
situazione di fatto a quella di diritto costituita dal provvedimento
medesimo.
A mente dell'art. 21 ter della L. n. 241/1990 il requisito dell'esecutorietà non appartiene automaticamente a tutti i provvedimenti amministrativi costitutivi di obblighi nei confronti dei destinatari. Il citato articolo prevede, infatti, che la Pa può solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, imporre coattivamente l'adempimento di obblighi nei suoi confronti in caso di mancato spontaneo adempimento da parte del destinatario e previa, comunque, diffida nei suoi confronti.
L'esecutorietà
non rappresenta, dunque, un elemento naturale del provvedimento
amministrativo ma deve essere specificatamente prevista da una
disposizione di legge che deve stabilire casi e modalità
dell'esecuzione coattiva, previa diffida.
In particolare, occorre distinguere l'esecuzione coattiva di obbligazioni pecuniarie dall'esecuzione coattiva di obbligazioni diverse. Per le prime si applicano le norme relative all'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato
ex art. 21 ter della L. n. 241 del 1990. Per le seconde occorre
ulteriormente distinguere se l'amministrazione esegua, con propri
organi, l'obbligazione non adempiuta dal privato (nel qual caso il
rimborso dovrà essere specificatamente previsto dalla Legge) o se ponga
in essere la c.d. esecuzione in danno, affidando a terzi
l'esecuzione dell'obbligazione inadempiuta e convertendo l'obbligo
inadempiuto del destinatario nell'obbligo pecuniario di rimborso delle
somme corrisposte ai terzi, con l'applicazione, per il recupero delle
somme, delle norme relative all'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.
Ipotesi tipiche di esecutorietà previste dalal legge sono; l'art. 832 cc
in materia di tutela dei beni del demanio, con l'alternatività concessa
alal PA tra gli strumenti privatistici e quelli di natura
pubblicistica; l'art. 7 LAC che prevede il potere di disposizione della proprietà privata della PA in caso necessità ed urgenza e di imprevedibilità dell'evento; l'art. 40 del TU sull'edilizia (D.Lgs. n. 380 del 2001) che prevede la possibilità di eseguire l'ordine di demolizione in caso di abuso edilizio ed in caso di mancata ottemperanza all'ordine di demolizione da parte del privato.
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