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codice del processo amministrativo - indice degli articoli
codice processo amministrativo - Libro primo - disposizioni generali artt 1-39
codice processo amministrativo - Libro secondo - il processo amministrativo di primo grado artt 40-90
codice processo amministrativo - Libro terzo - le impugnazioni artt 91 - 111
codice processo amministrativo - Libro quarto - ottemperanza e riti speciali artt 112 -132
codice processo amministrativo - Libro quinto - norme finali artt 133 - 137
Allegato II - norme di attuazione
Allegato III - norme transitorie
Decreto Legislativo n 104 del 2 luglio 2010 recante il codice del processo amministrativo
LIBRO QUARTO OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI artt 112 132
Titolo I
Giudizio di ottemperanza
Art.112
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
Art.113
Giudice dell'ottemperanza
Art.114
Procedimento
Art.115
Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
Titolo II
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art.116
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Titolo III
Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Art.117
Ricorsi avverso il silenzio
Titolo IV
Procedimento di ingiunzione
Art.118
Decreto ingiuntivo
Titolo V
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art.119
Rito abbreviato comune a determinate materie
Art.120
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)
Art.121
Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
Art.122
Inefficacia del contratto negli altri casi
Art.123
Sanzioni alternative
Art.124
Tutela in forma specifica e per equivalente
Art.125
Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche
TITOLO VI
Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I
Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art.126
Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
Art.127
Esenzione dagli oneri fiscali
Art.128
Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Capo II
Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti
elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Art.129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
CAPO III
Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Art.130
Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Art.131
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
Art.132
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
LIBRO IV
LIBRO QUARTO
OTTEMPERANZA E RITI SPECIALI
Titolo I
Giudizio di ottemperanza
Art.112
Disposizioni generali sul giudizio di ottemperanza
1. I provvedimenti del giudice amministrativo devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione e dalle altre parti.
2. L'azione di ottemperanza puo' essere proposta per conseguire l'attuazione:
a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato;
b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;
c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad
esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere
l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato;
d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad
esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio
dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della
pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione;
e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di
ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di
conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
3. Puo' essere proposta anche azione di condanna al pagamento di somme
a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in
giudicato della sentenza, nonche' azione di risarcimento dei danni
derivanti dalla mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
4. Nel processo di ottemperanza puo' essere altresi' proposta la
connessa domanda risarcitoria di cui all'articolo 30, comma 5, nel
termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si
svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.
5. Il ricorso di cui al presente articolo puo' essere proposto anche al
fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza.
Art.113
Giudice dell'ottemperanza
1. Il ricorso si propone, nel caso di cui all'articolo 112, comma
2, lettere a) e b), al giudice che ha emesso il provvedimento della cui
ottemperanza si tratta; la competenza e' del tribunale amministrativo
regionale anche per i suoi provvedimenti confermati in appello con
motivazione che abbia lo stesso contenuto dispositivo e conformativo
dei provvedimenti di primo grado.
2. Nei casi di cui all'articolo 112, comma 2, lettere c), d) ed e), il
ricorso si propone al tribunale amministrativo regionale nella cui
circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di cui e'
chiesta l'ottemperanza.
Art.114
Procedimento
1. L'azione si propone, anche senza previa diffida, con ricorso
notificato alla pubblica amministrazione e a tutte le altre parti del
giudizio definito dalla sentenza o dal lodo della cui ottemperanza si
tratta; l'azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal
passaggio in giudicato della sentenza.
2. Al ricorso e' allegata in copia autentica la sentenza di cui si
chiede l'ottemperanza, con l'eventuale prova del suo passaggio in
giudicato.
3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso:
a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita', anche
mediante la determinazione del contenuto del provvedimento
amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo
dell'amministrazione;
b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato;
c) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate in giudicato o di
altri provvedimenti, determina le modalita' esecutive, considerando
inefficaci gli atti emessi in violazione o elusione e provvede di
conseguenza, tenendo conto degli effetti che ne derivano;
d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta;
e) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre
ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro
dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva,
ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione
costituisce titolo esecutivo.
5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza il giudice provvede con ordinanza.
6. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
7. Nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell'articolo 112, il
giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalita' di ottemperanza,
anche su richiesta del commissario.
8. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano anche alle
impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal
giudice dell'ottemperanza.
9. I termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III.
Art.115
Titolo esecutivo e rilascio di estratto del provvedimento giurisdizionale con formula esecutiva
1. Le pronunce del giudice amministrativo che costituiscono titolo
esecutivo sono spedite, su richiesta di parte, in forma esecutiva.
2. I provvedimenti emessi dal giudice amministrativo che dispongono il
pagamento di somme di denaro costituiscono titolo anche per
l'esecuzione nelle forme disciplinate dal Libro III del codice di
procedura civile e per l'iscrizione di ipoteca.
3. Ai fini del giudizio di ottemperanza di cui al presente Titolo non e' necessaria l'apposizione della formula esecutiva.
Titolo II
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Art.116
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di
accesso ai documenti amministrativi il ricorso e' proposto entro trenta
giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla
formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e
agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso e' connessa,
il ricorso di cui al comma 1 puo' essere proposto con istanza
depositata presso la segreteria della sezione cui e' assegnato il
ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli
eventuali controinteressati. L'istanza e' decisa con ordinanza
separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che
definisce il giudizio.
3. L'amministrazione puo' essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a cio' autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone
i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un
termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove
occorra, le relative modalita'.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
Titolo III
Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione
Art.117
Ricorsi avverso il silenzio
1. Il ricorso avverso il silenzio e' proposto, anche senza previa
diffida, con atto notificato all'amministrazione e ad almeno un
controinteressato nel termine di cui all'articolo 31, comma 2.
2. Il ricorso e' deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di
totale o parziale accoglimento il giudice ordina all'amministrazione di
provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3. Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la
sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza
della parte interessata.
4. Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'esatta
adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli
atti del commissario.
5. Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o
un atto connesso con l'oggetto della controversia, questo puo' essere
impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto
per il nuovo provvedimento, e l'intero giudizio prosegue con tale rito.
6. Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 30,
comma 4, e' proposta congiuntamente a quella di cui al presente
articolo, il giudice puo' definire con il rito camerale l'azione
avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda
risarcitoria.
Titolo IV
Procedimento di ingiunzione
Art.118
Decreto ingiuntivo
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura
patrimoniale, si applica il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice
di procedura civile. Per l'ingiunzione e' competente il presidente o un
magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso.
Titolo V
Riti abbreviati relativi a speciali controversie
Art.119
Rito abbreviato comune a determinate materie
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a:
a)
i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici
lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e
seguenti;
b) i provvedimenti adottati dalle Autorita' amministrative
indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio
con i propri dipendenti;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di
dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla
costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e
istituzioni da parte degli enti locali;
d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri;
e) i provvedimenti di scioglimento di enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi;
f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di
espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o
di pubblica utilita' e i provvedimenti di espropriazione delle
invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale;
g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive;
h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate
ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, e i consequenziali provvedimenti commissariali;
i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per
la sicurezza, ai sensi dell'articolo 22, della legge 3 agosto 2007, n.
124;
l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti
della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di
energia elettrica di cui al decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55,
comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte
nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle
relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere
nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti;
m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e
applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione,
modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei
collaboratori e testimoni di giustizia.
2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei
giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso
introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'
quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente
disciplinati nel presente articolo.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 60, il tribunale amministrativo
regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello
stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di
profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito
alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta
giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il
deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre
prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte
del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato
riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e'
trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione
dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni
decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso
alle parti.
4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed
urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato
possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento
cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in
quanto non derogate dal presente articolo.
5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di
avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto
alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in
segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La
dichiarazione della parte e' attestata nel verbale d'udienza.
6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la sospensione
dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo appello entro trenta
giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre
entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre
mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione
dell'esecutivita' del dispositivo non preclude la possibilita' di
chiedere la sospensione dell'esecutivita' della sentenza dopo la
pubblicazione dei motivi.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.
Art.120
Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)
1. Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le
procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di
attivita' tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici
lavori, servizi o forniture, nonche' i connessi provvedimenti
dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al
tribunale amministrativo regionale competente.
2. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso non
puo' comunque essere piu' proposto decorsi trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione definitiva di cui all'articolo 65 e all'articolo 225 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che tale
avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la stazione appaltante
ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del
bando. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente
comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi contenute,
il ricorso non puo' comunque essere proposto decorsi sei mesi dal
giorno successivo alla data di stipulazione del contratto.
3. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dai successivi, si applica l'articolo 119.
4. Quando e' impugnata l'aggiudicazione definitiva, se la stazione
appaltante fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, il
ricorso e' notificato, oltre che presso detta Avvocatura, anche alla
stazione appaltante nella sua sede reale, in data non anteriore alla
notifica presso l'Avvocatura, e al solo fine dell'operativita' della
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto.
5. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso
e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia'
impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni,
decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all'articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o, per i bandi e gli
avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all'articolo 66, comma 8, dello stesso decreto;
ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto.
6. Quando il giudizio non e' immediatamente definito ai sensi
dell'articolo 60, l'udienza di merito, ove non indicata dal collegio ai
sensi dell'articolo 119, comma 3, e' immediatamente fissata d'ufficio
con assoluta priorita'.
7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti.
8. Il giudice decide interinalmente sulla domanda cautelare, anche se
ordina adempimenti istruttori, se concede termini a difesa, o se
solleva o vengono proposti incidenti processuali.
9. Il dispositivo del provvedimento con cui il tribunale amministrativo
regionale definisce il giudizio e' pubblicato entro sette giorni dalla
data della sua deliberazione.
10. Tutti gli atti di parte e i provvedimenti del giudice devono essere
sintetici e la sentenza e' redatta, ordinariamente, nelle forme di cui
all'articolo 74.
11. Le disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10 si applicano anche nel
giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato, proposto avverso la
sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione
o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il
dispositivo, al fine di ottenerne la sospensione prima della
pubblicazione della sentenza.
Art.121
Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni
1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara
l'inefficacia del contratto nei seguenti casi, precisando in funzione
delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della
condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la
declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da
eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via
retroattiva:
a) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, quando tale pubblicazione e' prescritta dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) se l'aggiudicazione definitiva e' avvenuta con procedura negoziata
senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e
questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del bando o
avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando
tale pubblicazione e' prescritta dal decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine
dilatorio stabilito dall'articolo 11, comma 10, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione abbia privato il
ricorrente della possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima
della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione,
aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia
influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento;
d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la sospensione
obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla
proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione
definitiva, ai sensi dell'articolo 11, comma 10-ter, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, qualora tale violazione,
aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione definitiva, abbia
influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento.
2. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di
cui al comma 1 qualora venga accertato che il rispetto di esigenze
imperative connesse ad un interesse generale imponga che i suoi effetti
siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro,
quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da
rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere
rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono
essere presi in considerazione come esigenze imperative solo in
circostanze eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a
conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il
vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara.
Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati
direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi
derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla
necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio
dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla
dichiarazione di inefficacia.
3. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione
del comma 2 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per le politiche comunitarie.
4. Nei casi in cui, nonostante le violazioni, il contratto sia
considerato efficace o l'inefficacia sia temporalmente limitata si
applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123.
5. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b),
non trova applicazione quando la stazione appaltante abbia posto in
essere la seguente procedura:
a) abbia con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di
affidamento dichiarato di ritenere che la procedura senza previa
pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una gara nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana sia consentita dal decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163;
b) abbia pubblicato, rispettivamente per i contratti di rilevanza
comunitaria e per quelli sotto soglia, nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi
dell'articolo 79-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;
c) il contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un
termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).
Art.122
Inefficacia del contratto negli altri casi
1. Fuori dei casi indicati dall'articolo 121, comma
1, e dall'articolo 123, comma 3, il giudice che annulla
l'aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il
contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare,
degli interessi delle parti, dell'effettiva possibilita' per il
ricorrente di conseguire l'aggiudicazione alla luce dei vizi
riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della
possibilita' di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio
dell'aggiudicazione non comporti l'obbligo di rinnovare la gara e la
domanda di subentrare sia stata proposta.
Art.123
Sanzioni alternative
1. Nei casi di cui all'articolo 121, comma 4, il giudice
amministrativo individua le seguenti sanzioni alternative da applicare
alternativamente o cumulativamente:
a) la sanzione pecuniaria nei confronti della stazione appaltante, di
importo dallo 0,5% al 5% del valore del contratto, inteso come prezzo
di aggiudicazione, che e' versata all'entrata del bilancio dello Stato
- con imputazione al capitolo 2301, capo 8 "Multe, ammende e sanzioni
amministrative inflitte dalle autorita' giudiziarie ed amministrative,
con esclusione di quelle aventi natura tributaria" - entro sessanta
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che irroga sanzione;
decorso il termine per il versamento, si applica una maggiorazione pari
ad un decimo della sanzione per ogni semestre di ritardo. La sentenza
che applica le sanzioni e' comunicata, a cura della segreteria, al
Ministero dell'economia e delle finanze entro cinque giorni dalla
pubblicazione;
b) la riduzione della durata del contratto, ove possibile, da un minimo
del dieci per cento ad un massimo del cinquanta per cento della durata
residua alla data di pubblicazione del dispositivo.
2. Il giudice amministrativo applica le sanzioni assicurando il
rispetto del principio del contraddittorio e ne determina la misura in
modo che siano effettive, dissuasive, proporzionate al valore del
contratto, alla gravita' della condotta della stazione appaltante e
all'opera svolta dalla stazione appaltante per l'eliminazione o
attenuazione delle conseguenze della violazione. A tal fine si applica
l'articolo 73, comma 3. In ogni caso l'eventuale condanna al
risarcimento dei danni non costituisce sanzione alternativa e si cumula
con le sanzioni alternative.
3. Il giudice applica le sanzioni di cui al comma 1 anche qualora il
contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio
stabilito per la stipulazione del contratto, ovvero e' stato stipulato
senza rispettare la sospensione della stipulazione derivante dalla
proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione
definitiva, quando la violazione non abbia privato il ricorrente della
possibilita' di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione
del contratto e non abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di
ottenere l'affidamento.
Art.124
Tutela in forma specifica e per equivalente
1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e il
contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia
del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il
giudice non dichiara l'inefficacia del contratto dispone il
risarcimento del danno per equivalente, subito e provato.
2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo,
non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa
disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai
sensi dell'articolo 1227 del codice civile.
Art.125
Ulteriori disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche
1. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione,
approvazione, e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi e relative attivita' di espropriazione, occupazione e
asservimento, di cui alla parte II, titolo III, capo IV del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni del
presente Capo, con esclusione dell'articolo 122, si applicano le
seguenti previsioni.
2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto
delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli
interessi che possono essere lesi, nonche' del preminente interesse
nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini
dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilita' del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va
comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere
prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando l'applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori
dei casi in essi contemplati la sospensione o l'annullamento
dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto gia'
stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene
solo per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3.
4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie
relative alle procedure di cui all'articolo 140 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163.
TITOLO VI
Contenzioso sulle operazioni elettorali
Capo I
Disposizioni comuni al contenzioso elettorale
Art.126
Ambito della giurisdizione sul contenzioso elettorale
1. Il giudice amministrativo ha giurisdizione in materia di
operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei
comuni, delle province, delle regioni e all'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Art.127
Esenzione dagli oneri fiscali
1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.
Art.128
Inammissibilita' del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
1. Nella materia di cui al presente Titolo non e' ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Capo II
Tutela anticipata avverso gli atti di esclusione dai procedimenti
elettorali preparatori per le elezioni comunali, provinciali e regionali
Art.129
Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali
1. I provvedimenti relativi al procedimento preparatorio per le
elezioni comunali, provinciali e regionali concernenti l'esclusione di
liste o candidati possono essere immediatamente impugnati,
esclusivamente da parte dei delegati delle liste e dei gruppi di
candidati esclusi, innanzi al tribunale amministrativo regionale
competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche
mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli
atti impugnati.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, ogni provvedimento
relativo al procedimento, anche preparatorio, per le elezioni di cui al
comma 1 e' impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento
elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti, ai sensi
del Capo III del presente Titolo.
3. Il ricorso di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata
o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e,
ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso,
l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso
mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione
ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso
della predetta affissione;
b) depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
4. Le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di
costituzione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero
di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.
5. L'udienza di discussione si celebra, senza possibilita' di rinvio
anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal
deposito del ricorso, senza avvisi. Alla notifica del ricorso
incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.
6. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma
semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno. La relativa
motivazione puo' consistere anche in un mero richiamo delle
argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha
inteso accogliere e fare proprie.
7. La sentenza non appellata e' comunicata senza indugio dalla
segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.
8. Il ricorso di appello, nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza, deve essere, a pena di decadenza:
a) notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore,
esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata
o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e,
ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso,
l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso
mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi
all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione
ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i
controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso
della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di
primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta
elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti
difensivi ai sensi del comma 4;
b) depositato in copia presso il tribunale amministrativo regionale che
ha emesso la sentenza di primo grado, il quale provvede ad affiggerlo
in appositi spazi accessibili al pubblico;
c) depositato presso la segreteria del Consiglio di Stato, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico.
9. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni del presente articolo.
10. Nei giudizi di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, e 54, commi 1 e 2.
CAPO III
Rito relativo alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
Art.130
Procedimento in primo grado in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province, regioni e Parlamento europeo
1. Salvo quanto disposto nel Capo II del presente Titolo, contro
tutti gli atti del procedimento elettorale successivi all'emanazione
dei comizi elettorali e' ammesso ricorso soltanto alla conclusione del
procedimento elettorale, unitamente all'impugnazione dell'atto di
proclamazione degli eletti:
a) quanto alle elezioni di comuni, province e regioni, da parte di
qualsiasi candidato o elettore dell'ente della cui elezione si tratta,
al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede
il predetto ente territoriale, da depositare nella segreteria del
tribunale adito entro il termine di trenta giorni dalla proclamazione
degli eletti;
b) quanto alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia, da parte di qualsiasi candidato o elettore, davanti al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, da
depositare nella relativa segreteria entro il termine di trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei candidati
proclamati eletti.
2. Il presidente, con decreto:
a) fissa l'udienza di discussione della causa in via di urgenza;
b) designa il relatore;
c) ordina le notifiche, autorizzando, ove necessario, qualunque mezzo idoneo;
d) ordina il deposito di documenti e l'acquisizione di ogni altra prova necessaria;
e) ordina che a cura della segreteria il decreto sia immediatamente comunicato, con ogni mezzo utile, al ricorrente.
3. Il ricorso e' notificato, unitamente al decreto di fissazione
dell'udienza, a cura di chi lo ha proposto, entro dieci giorni dalla
data della comunicazione del decreto di cui al comma 2:
a) all'ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni;
b) all'Ufficio elettorale centrale nazionale, in caso di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
c) alle altre parti che vi hanno interesse, e comunque ad almeno un controinteressato.
4. Entro dieci giorni dall'ultima notificazione di cui al comma 3, il
ricorrente deposita nella segreteria del tribunale la copia del ricorso
e del decreto, con la prova dell'avvenuta notificazione, insieme con
gli atti e documenti del giudizio.
5. L'amministrazione resistente e i controinteressati depositano nella
segreteria le proprie controdeduzioni nei quindici giorni successivi a
quello in cui la notificazione si e' perfezionata nei loro confronti.
6. All'esito dell'udienza, il collegio, sentite le parti se presenti, pronuncia la sentenza.
7. La sentenza e' pubblicata entro il giorno successivo alla decisione
della causa. Se la complessita' delle questioni non consente la
pubblicazione della sentenza, nello stesso termine di cui al periodo
precedente e' pubblicato il dispositivo mediante deposito in
segreteria. In tal caso la sentenza e' pubblicata entro i dieci giorni
successivi.
8. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del tribunale amministrativo regionale, al Sindaco, alla
giunta provinciale, alla giunta regionale, al presidente dell'ufficio
elettorale nazionale, a seconda dell'ente cui si riferisce l'elezione.
Il comune, la provincia o la regione della cui elezione si tratta
provvede, entro ventiquattro ore dal ricevimento, alla pubblicazione
per quindici giorni del dispositivo della sentenza nell'albo o
bollettino ufficiale dell'ente interessato a mezzo del segretario che
ne e' diretto responsabile. In caso di elezioni relative a comuni,
province o regioni, la sentenza e' comunicata anche al Prefetto. Ai
medesimi incombenti si provvede dopo il passaggio in giudicato della
sentenza annotando sulla copia pubblicata la sua definitivita'.
9. Il tribunale amministrativo regionale, quando accoglie il ricorso,
corregge il risultato delle elezioni e sostituisce ai candidati
illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo. In
caso di ricorso avverso le operazioni elettorali inerenti il Parlamento
europeo, i voti delle sezioni le cui operazioni sono state annullate
non hanno effetto.
10. Tutti i termini processuali diversi da quelli indicati nel presente
articolo e nell'articolo 131 sono dimezzati rispetto ai termini del
processo ordinario.
11. L'ente comunale, provinciale o regionale, della cui elezione si
tratta, comunica agli interessati la correzione del risultato
elettorale. L'Ufficio elettorale nazionale comunica la correzione del
risultato elettorale agli interessati e alla segreteria del Parlamento
europeo.
Art.131
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali di comuni, province e regioni
1. L'appello avverso le sentenze di cui all'articolo 130 e'
proposto entro il termine di venti giorni dalla notifica della
sentenza, per coloro nei cui confronti e' obbligatoria la notifica; per
gli altri candidati o elettori nel termine di venti giorni decorrenti
dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima
nell'albo pretorio del comune.
2. Il presidente fissa in via d'urgenza l'udienza di discussione.
Al giudizio si applicano le norme che regolano il processo di appello
innanzi al Consiglio di Stato, e i relativi termini sono dimezzati
rispetto a quelli del giudizio ordinario.
3. La sentenza, quando, in riforma di quella di primo grado, accoglie
il ricorso originario, provvede ai sensi dell'articolo 130, comma 9.
4. La sentenza e' immediatamente trasmessa in copia, a cura della
segreteria del Consiglio di Stato, ai soggetti di cui all'articolo 130,
comma 8, i quali provvedono agli ulteriori incombenti ivi previsti e a
quelli di cui al comma 11 dello stesso articolo 130.
Art.132
Procedimento in appello in relazione alle operazioni elettorali del Parlamento europeo
1. Le parti del giudizio di primo grado possono proporre appello
mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale
amministrativo regionale che ha pronunciato la sentenza, entro il
termine di cinque giorni decorrenti dalla pubblicazione della sentenza
o, in mancanza, del dispositivo.
2. L'atto di appello contenente i motivi deve essere depositato entro
il termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione dell'avviso di
pubblicazione della sentenza.
3. Per quanto non disposto dal presente articolo si applicano le norme dell'articolo 131.
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codice processo amministrativo - Libro secondo - il processo amministrativo di primo grado artt 40-90
codice processo amministrativo - Libro terzo - le impugnazioni artt 91 - 111
codice processo amministrativo - Libro quarto - ottemperanza e riti speciali artt 112 -132
codice processo amministrativo - Libro quinto - norme finali artt 133 - 137
Allegato II - norme di attuazione
Allegato III - norme transitorie
Decreto Legislativo n 104 del 2 luglio 2010 recante il codice del processo amministrativo
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