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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
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| cassa geometri e totalizzazione |
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schede previdenziali
la pensione di vecchiaia scheda
Approfondimenti sulla previdenza dei geometri La Cassa Geometri applica coefficienti di riduzione in caso di totalizzazione con 40 anni di età: nell'articolo ci si pone la questione se tale metodo applicativo sia legittimo
Con riferimento alle norme regolamentari innovative del sistema previdenziale, l'articolo esamina le possibili frizioni con le norme che disciplinano l'ambito dell'autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati
l'articolo esamina le nuove modalità di calcolo della pensione di anzianità che prevede ora il metodo contributivo di calcolo, nel rispetto del principio del pro rata
l'articolo esamina una particolare questione che si è posta nel sistema previdenziale della Cassa Geometri e cioè quello della ricevibilità dei contributi prescritti con riferimento ad istanze di retrodatazione dell'iscrizione
l'articolo esamina una pronuncia della Corte Costituzionale a seguito della quale la cancellazione dall'Albo non si configura più come requisito indispensabile per accedere alla pensione di anzianità
Cassa Geometri: la nuova decorrenza delle pensioni in regime di totalizzazione presso la Cassa, a seguito delle modifiche apportate all'art. 5 del D.Lgs. n. 42 del 2006
La Cassa Geometri ha fornito istruzioni in merito all'applicazione del meccanismo delle finestre alla totalizzazione presso l'ente di previdenza.
Al riguardo vale la pena ricordare che l'art. 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha introdotto un nuovo regime di decorrenza per le pensioni da totalizzazione i cui requisiti matureranno a decorrere dal 2011.
In tal caso, salvo che per le pensioni indirette e di inabilità per la quale la decorrenza resta fissata al primo giorno successivo alla presentazione della domanda, la decorrenza del trattamento viene fissata al 18° mese successivo alla maturazione dei relativi requisiti.
Si è già avuto moto di osservare, e la tesi sembra essere stata seguita dalla Cassa Geometri, che, tra i requisiti, doveva escludersi la presentazione della domanda e che gli stessi dovevano ritenersi solo quelli anagrafico contributivi previsti dall'art. 1 del decreto.
Ciò detto, la norma, come si è avuto modo di rilevare, crea disarmonie e odiose disparità di trattamento nell'ambito degli enti di previdenza dei liberi professionisti, dove, non essendo previsto il meccanismo delle finestre per la decorrenza dei trattamenti pensionistici, il professionista con percorso contributivo unitario ma con anzianità di servizio corrispondente a quella di un professionista che abbia, invece, un percorso contributivo frammentario potrà godere del trattamento con anticipo di ben diciotto mesi.
Tra gli ulteriori rilievi che possono muoversi alla norma introdotta dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, per quel che attiene alla sua applicazione nell'ambito dei sistemi dei liberi professionisti e, nella specie, nell'ambito della Cassa Geometri vi è che il meccanismo della totalizzazione, secondo quanto chiarito da recentissima pronuncia della Corte di Cassazione, deve risultare alternativo alla ricongiunzione.
Ciò comporta che, ove un professionista, raggiunta l'età pensionabile, possa accedere al trattamento pensionistico solo attraverso la ricongiunzione, dovrebbe potre disporre, secondo quanto precisato dalla Corte Costituzionale (sentenza n 61/1999) , pena l'illegittimità di tutta la normativa relativa alla ricongiunzione dei contributi, di un meccanismo alternativo atto a valorizzare l'intero percorso contributivo in modo non oneroso.
Tale meccanismo può condurre ad un trattamento meno vantaggioso sotto il profilo economico ma non può condurre ad un trattamento ritardato di oltre un anno in quanto ciò significa, nella sostanza, eliminare l'alternativa.
L'alternativa sussiste sino a che un soggetto possa scegliere tra due trattamenti che abbiano la stessa decorrenza (anche se un diverso importo). L'alternativa, ad avviso di chi scrive, cade quando un trattamento decorre immediatamente e l'altro ha una decorrenza posticipata di ben un anno e mezzo.
D.Lgs. n. 42 del 2006 - così come modificato dall'art. 12, comma 3 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 Art. 5.
1. L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.
2. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni. 3. Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa. In caso di pensione di inabilita' la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione (1). (1) Comma sostituito dall'articolo 12, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
Consulenze sul sistema di previdenza gestito da Cassa Geometri
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