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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -
Dott. Vittorio DUVA - Presidente di sezione -
Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
Dott. Federico ROSELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.G. elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLEGRINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente –
contro
C.P. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Giovanni Pierluigi DA PALESTRINA 47, presso lo studio degli avvocati FILIPPO SATTA, FILIPPO LATTANZI, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del controricorso;
controricorrente –
nonché contro
B.C., MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA, S.M.
intimati –
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 103/01 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 10/02/05 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato Luigi BAGNI, per delega dell'avvocato Giovanni PELLEGRINO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, il quale chiede alla Corte di voler rigettare il ricorso, dichiarando la giurisdizione del giudice amministrativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 dicembre 2000 al Tribunale amministrativo regionale del Lazio P.C. e C. B. professori universitari, chiedevano l'annullamento del decreto del 25 ottobre precedente, con cui il Ministero dell'università aveva nominato G.D. rettore dell'Università di Roma La Sapienza. Questo decreto era, secondo i ricorrenti, illegittimo perché emesso sulla base di norme dello statuto universitario formulato in violazione dell'art. 97, commi 1 e 2, d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che attribuiva il diritto di elettorato attivo per la carica di rettore ai soli professori ordinari, straordinari ed associati. Le dette norme statutarie ed in particolare l'art. 10, comma 3, estendevano il corpo elettorale ad alcuni studenti e personale tecnico-amministrativo, in tal modo limitando lo status di elettori, del quale erano titolari gli stessi ricorrenti, il cui voto singolo veniva attenuato nel suo valore, ossia nella sua attitudine a concorrere alla costituzione della carica di rettore.
Il D. costituitosi, chiedeva con ricorso a queste Sezioni unite il regolamento preventivo di giurisdizione, mentre il C. controricorreva.
Il Pubblico ministero chiedeva dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente afferma il difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della domanda, non fondata su alcuna posizione giuridica soggettiva. Infatti le norme invocate a sostegno del ricorso al TAR non cancellano in alcun modo, secondo l'attuale ricorso ex art. 41 cod. proc. civ., il diritto di voto di ciascuno degli elettori, peraltro regolarmente esercitato, ma si limitano ad ampliare il corpo elettorale. Il fatto che tale estensione possa indirettamente ridurre il peso del voto di alcuni di loro costituisce un pregiudizio capace di incidere, ad avviso del ricorrente, su un mero interesse di fatto, ma non anche su un interesse giuridico. Ciò basterebbe ad escludere la giurisdizione amministrativa e più in generale qualsiasi tutela giurisdizionale.
Il motivo non è fondato.
Da lungo tempo queste Sezioni unite affermano potersi ravvisare un difetto assoluto di giurisdizione solo quando manchi nell'ordinamento una norma di diritto astrattamente idonea a tutelare l'interesse dedotto in giudizio, sì che non possa individuarsi alcun giudice titolare del potere di decidere. Attiene, per contro, al merito della controversia ogni questione attinente all'idoneità di una norma di diritto a tutelare il concreto interesse affermato dalla parte in giudizio (da ult. Cass. Sez. un. 8 luglio 2003 n. 10734, in termini).
Nel caso di specie attraverso il ricorso al TAR la parte ha invocato norme del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, che a suo avviso forniscono concreta tutela ai professori universitari titolari del diritto di eleggere il rettore senza che l'effettivo contenuto dello stesso diritto venga illegittimamente diminuito, mentre attiene al merito della controversia l'accertamento della sussistenza della lesione lamentata.
Col secondo motivo il ricorrente sostiene l'appartenenza della lite alla giurisdizione ordinaria sia per trattarsi di diritto soggettivo non affievolito da alcun provvedimento amministrativo, sia in forza della cosiddetta privatizzazione del pubblico impiego, attuata con il d.lgs. n. 165 del 2001.
Neppure questo motivo è fondato.
Il decreto legislativo n. 165 del 2001, nel dettare norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, attribuisce al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le relative controversie (art. 63, comma 1) ma lascia al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, quelle relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (art. 63, comma 4), tra le quali quelle concernenti il rapporto d'impiego dei professori e ricercatori universitari (art. 3, comma 2). Nel caso di specie la controversia ha per oggetto lo status del professore universitario ricorrente in quanto dipendente da una pubblica amministrazione, né dagli atti di causa risultano parti diverse da professori o ricercatori, oltreché dalla pubblica amministrazione datrice di lavoro (la giurisdizione amministrativa in materia è stata affermata, seppure in fattispecie parzialmente diversa, da Cass. 17 aprile 2003 n. 6220, riferita anch'essa all'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001).
Dichiarata la giurisdizione amministrativa, le spese processuali gravano sul ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione dell'autorità giudiziaria amministrativa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali complessivamente in euro duemilacento di cui euro duemila per onorario, oltre a spese generali ed accessori di legge. Così deciso in Roma il 10 febbraio 2005
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 MAR. 2005
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