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MANUALI E COMPENDI DIRITTO AMMINISTRATIVO 2012
Galli - Caringella - Casetta - Giovagnoli - Garofoli
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| Consiglio St. Atti norm. 13 febbraio 2006 n. 3586 - MASSIMA - |
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Ai sensi della normativa primaria posta nel capo V della l. n. 241 del
1990 llaccesso risulta oggi ricostruibile quale situazione di diritto
soggettivo, e ciò sia in base alla sua formale definizione come tale
che per chiari profili della sua concreta disciplina, quali, in
particolare, la mancanza di discrezionalità per le amministrazioni,
verificati i presupposti per l'accesso, nell'adempiere alla pretesa del
soggetto privato di prender visione ed estrarre copia dei documenti
amministrativi, la non necessità che il documento amministrativo sia
relativo ad uno specifico procedimento, l'attribuzione delle
controversie in materia alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo e la correlata previsione della possibilità che tale
giudizio si concluda con l'ordine di un faceree per llamministrazione.
Che si tratti inoltre di un diritto di cui devono essere garantiti i
livelli essenziali su tutto il territorio nazionale risulta, altresì,
per la espressa e specifica qualificazione in tal senso di cui all'art.
22 comma 2 l. n. 241 cit., ricognitiva, d'altro lato, del dato
sostanziale della funzione del diritto di accesso di strumento di
attuazione del principio costituzionale della imparzialità dell'azione
amministrativa; imparzialità che non sarebbe evidentemente più tale se
non assicurata in modo uguale in ogni luogo della Repubblica. Da ciò
consegue che la disciplina legislativa dell'accesso spetta alla
competenza esclusiva dello Stato ai sensi della lett. m) del comma 2
dell'art. 117 cost. e che allo Stato spetta anche la potestà
regolamentare in materia in forza della corrispondenza biunivoca fra le
due potestà normative stabilita nel comma 6 dello stesso articolo;
corrispondenza diretta ad assicurare, in linea generale, che la
disciplina delle materie individuate dal comma 2 delllart. 117, voluta
dalla Costituzione come unica in tutto il territorio nazionale e per
questo attribuita alla legislazione statale esclusiva, non sia poi
attuata in modo diverso nel territorio per effetto della normazione
regolamentare; scopo questo che è necessario assicurare, in
particolare, riguardo alla garanzia dei livelli essenziali delle
prestazioni dei diritti civili e sociali che è effettivamente tale
soltanto se la relativa disciplina è ovunque uguale.
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